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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13197/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina dal provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Milano, adottato per asserito abbandono ingiustificato dell'abitazione e per mancata stabile occupazione dell'immobile. Il giudice amministrativo di primo e secondo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento sulla base di accertamenti e sopralluoghi che, nell'arco temporale considerato, avrebbero mostrato l'assenza stabile dell'assegnatario e la presenza nell'immobile di altre persone non autorizzate. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato deducendo, in sintesi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, perché avrebbe valutato l'irrilevanza del suo status di rifugiato politico e in sostanza inciso su tale status; 2) ulteriore sconfinamento per avere il Consiglio di Stato sostituito l'istruttoria amministrativa valutando da sé la sussistenza dei presupposti della decadenza, in particolare in relazione alla continuità del periodo di abbandono dell'alloggio; 3) in via subordinata, illegittimità costituzionale della normativa applicata e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che il trattamento più favorevole dovuto ai rifugiati in materia di alloggi sarebbe stato violato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma contestassero il modo in cui il Consiglio di Stato ha apprezzato i fatti, la sufficienza dell'istruttoria e l'interpretazione della normativa sostanziale, profili estranei al sindacato delle Sezioni Unite sui soli motivi inerenti alla giurisdizione. La Corte ha escluso che il giudice amministrativo si sia sostituito alla pubblica amministrazione: la sentenza di rigetto si è limitata a confermare la legittimità del provvedimento di decadenza, valorizzando gli accertamenti amministrativi e la mancata prova contraria dell'interessato. Ha altresì escluso che la valutazione sulla non rilevanza dello status di rifugiato integri un'invasione della sfera amministrativa, trattandosi di interpretazione della disciplina applicabile e non di revoca o cessazione dello status. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale investivano errori di giudizio sul merito della controversia, non attinenti alla giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato e alla condanna ex art. 96 c.p.c. per la definizione conforme alla proposta accelerata.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso per cassazione in relazione ai soli motivi di giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Conferma la ricorribilità in Cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere lo sconfinamento del giudice amministrativo, ma la Corte esclude che vi sia stata invasione della sfera amministrativa.

  • art. 134 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il Consiglio di Stato avrebbe ecceduto il sindacato di legittimità; la Corte nega tale sconfinamento.

  • art. 18, comma 1, lett. a), regolamento regionale Lombardia n. 1 del 2004

    La decadenza dall'assegnazione è ricollegata all'assenza di stabile abitazione e all'abbandono dell'alloggio per il periodo previsto.

  • art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 91 del 1983

    Norma richiamata nella questione di legittimità costituzionale riproposta in cassazione.

  • art. 17 d.P.R. n. 1035 del 1972

    Norma richiamata nella questione di legittimità costituzionale riproposta in cassazione, in materia di edilizia residenziale pubblica.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla motivazione e sull'istruttoria amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Invocato nella doglianza di legittimità costituzionale e nel contestare il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato in relazione alla Convenzione di Ginevra e alla protezione internazionale del rifugiato.

  • art. 21 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951

    Invocato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di trattamento più favorevole possibile in materia di alloggi per i rifugiati.

  • l. n. 722 del 1954

    Richiamata quale legge di esecuzione della Convenzione di Ginevra.

  • d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'attuazione della direttiva 2004/83/CE e alla protezione internazionale.

  • direttiva 2004/83/CE

    Richiamata dal ricorrente come parametro europeo sulla qualifica di rifugiato.

  • direttiva 2011/95/UE

    Indicata nel motivo subordinato e nel rinvio pregiudiziale come disciplina europea rilevante sulla protezione internazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione accelerata del ricorso e per la proposta poi confermata dal Collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale a seguito della richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ne applica la previsione sulla condanna equitativa a favore della controparte in caso di decisione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte applica anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista per i casi disciplinati dai commi precedenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo se denuncia un vero e proprio vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione; non è utilizzabile per censurare errori di interpretazione della legge, di valutazione delle prove o di motivazione sul merito della controversia.
  • Non c'è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo si limita a verificare la legittimità dell'atto impugnato, valutando gli accertamenti istruttori compiuti dalla pubblica amministrazione e la loro idoneità a sorreggere il provvedimento.
  • La pronuncia di rigetto del giudice amministrativo, che conferma il provvedimento impugnato senza sostituirsi alla volontà dell'amministrazione, non integra di per sé invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione.
  • La contestazione della sufficienza o completezza dell'istruttoria amministrativa e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito riguarda il fondo della controversia e non i limiti della giurisdizione.
  • La questione di legittimità costituzionale o la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non possono essere veicolate come motivo di giurisdizione quando mirano in realtà a contestare l'interpretazione della disciplina sostanziale applicata dal giudice di merito.
  • In materia di edilizia residenziale pubblica, la decadenza per abbandono dell'alloggio è collegata al mancato stabile utilizzo dell'abitazione come sede principale ed effettiva della vita domestica, essendo irrilevante la mera disponibilità formale dell'immobile.
  • Lo status di rifugiato non comporta un'esenzione automatica e privilegiata dall'applicazione delle regole generali sul mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio, quando tali regole valgano in modo non discriminatorio per tutti gli assegnatari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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