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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26682/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione aveva notificato nel 2019 una cartella di pagamento per IVA e IRES relative all'anno d'imposta 2005. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della notificazione di un successivo atto di pignoramento presso terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, annullando la cartella, ritenendo invalida la notificazione perché effettuata via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994, sostenendo che la notifica non poteva dirsi inefficace solo perché il mittente usava una PEC non iscritta nei pubblici registri, poiché era certa la riferibilità dell'atto all'ente e la disciplina sui pubblici registri riguarderebbe soprattutto l'indirizzo del destinatario. Ha inoltre evidenziato che la società aveva comunque ricevuto l'atto e che la casella del destinatario era attiva e tratta da INI-PEC.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'invio da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non determina nullità ove l'atto sia comunque pervenuto al destinatario senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto, e ha sottolineato che una maggiore rigidità formale opera soprattutto per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non del mittente. Nel caso concreto ha valorizzato il raggiungimento dello scopo della notifica, perché la casella di provenienza era chiaramente riconducibile all'Agenzia della riscossione e la casella di destinazione risultava attiva e già utilizzata validamente per la notifica del successivo pignoramento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplina richiamata per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata via PEC

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    la Corte ne ha letto la regola sui pubblici elenchi come principio generale riferito soprattutto alle notifiche eseguite dagli avvocati e, comunque, non tale da imporre invalidità quando la notifica abbia raggiunto il suo scopo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    indicato come indice utilizzabile per le notifiche nei confronti della pubblica amministrazione

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    "Indice di cui all’art. 6-ter"

    menzionato indirettamente come base dell'indice utilizzabile per l'individuazione del destinatario pubblico

  • art. 15979/2022 Sezioni Unite Cass.

    precedente di legittimità richiamato quale principio guida sulla validità della notificazione via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi quando sia raggiunto lo scopo della notifica

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici registri non comporta di per sé nullità, se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e non vi è incertezza sulla provenienza o sull'oggetto.
  • Ai fini della validità della notifica telematica è decisivo il raggiungimento dello scopo e la mancanza di concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.
  • La maggiore rigidità formale nei pubblici elenchi riguarda soprattutto l'individuazione dell'indirizzo del destinatario della notifica, mentre per il mittente è sufficiente che la casella consenta di ricondurre con certezza l'atto al soggetto notificante.
  • In materia di notifiche telematiche rivolte alla pubblica amministrazione, possono essere utilizzati gli indici pubblici previsti dal CAD, e la verifica della regolarità va letta in chiave funzionale, non meramente formalistica.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniCartelle, ingiunzioni e riscossione coattiva
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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