Cassazione Civile, Ordinanza n. 21103/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente con lettera del 28 novembre 2018. La lavoratrice ha impugnato il recesso ai sensi della L. n. 92/2012 chiedendo reintegra e indennità risarcitoria. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto il licenziamento illegittimo, qualificando il fatto come punibile con sanzione conservativa secondo il CCNL applicato; in sede di opposizione la decisione era stata confermata. La Corte d’appello ha invece accolto il reclamo del datore di lavoro, ritenendo che la condotta contestata integrasse giusta causa sia ai sensi dell’art. 32 lett. aa) del CCNL sia, soprattutto, quale grave insubordinazione ex art. 32 lett. v), valorizzando l’uso di un epiteto volgare rivolto al superiore gerarchico in presenza di una collega, nel contesto di un dissenso rispetto a una direttiva. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 32 CCNL e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la previsione sui "litigi di particolare gravità, ingiurie, risse" presupponesse reiterazione e non un singolo episodio; 2) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18, co. 4, L. n. 92/2012, contestando che la condotta fosse sufficientemente grave da rompere il vincolo fiduciario; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato alcune note e dichiarazioni che, a suo dire, escludevano il rifiuto di adempiere e la connotazione offensiva grave; 4) violazione dell’art. 7, co. 8, Statuto dei lavoratori, per l’asserita indebita valorizzazione di un precedente disciplinare del 2016 ai fini della recidiva; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Cassazione ha ritenuto le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge e vizi motivazionali, sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la commistione tra censure di violazione di legge e vizio motivazionale, ha escluso che vi fosse un omesso esame di fatti storici decisivi, e ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente svolto il giudizio di sussunzione della condotta nella clausola generale di giusta causa ex art. 2119 c.c., valorizzando la grave insubordinazione e l’ingiuria come fatti di notevole gravità idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ha inoltre osservato che l’eventuale interpretazione dell’art. 32 lett. aa) del CCNL non era decisiva, perché la decisione si reggeva autonomamente sulla lett. v) e sulla valutazione complessiva della condotta. Quanto alla recidiva, il precedente disciplinare del 2016 è stato considerato solo come indice valutativo della propensione della dipendente a usare toni offensivi, non come automatismo sanzionatorio. La condanna alle spese è stata confermata per soccombenza. È stato altresì disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 CCNL AIAS
L’elencazione disciplinare è stata considerata dal giudice di merito come espressiva di una scala valoriale rilevante ai fini della giusta causa; la clausola applicata alla fattispecie è risultata soprattutto quella sulla grave insubordinazione, mentre l’eventuale questione sul plurale della lettera aa) non era decisiva.
È stato richiamato quale parametro ermeneutico invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura, in realtà, non investisse in modo decisivo l’esito della decisione, fondata autonomamente sulla grave insubordinazione.
La denuncia di falsa applicazione dei canoni interpretativi del contratto collettivo è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
La giusta causa va integrata mediante specificazione interpretativa della clausola generale; l’apprezzamento concreto della gravità della condotta e della lesione del vincolo fiduciario è giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della correttezza del metodo e dell’assenza di incoerenza manifesta rispetto agli standards ordinamentali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento; la Corte, rigettando il ricorso, ha confermato il venir meno dei presupposti per la tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha ribadito che l’errore di sussunzione della fattispecie nella clausola generale, se attiene all’integrazione astratta del precetto, può integrare violazione di legge; tuttavia, nel caso concreto, la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o delle argomentazioni; le doglianze della ricorrente sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
È stato richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, rilevante solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e intelligibile; pertanto non ricorreva la nullità per carenza assoluta del requisito motivazionale.
art. 7, co. 8, Statuto dei Lavoratori
Il precedente disciplinare del 2016 non è stato usato per fondare automaticamente la recidiva, ma come elemento di valutazione della complessiva condotta della lavoratrice e della sua attitudine a usare espressioni offensive.
La condanna alle spese è stata confermata quale conseguenza della soccombenza della ricorrente nel giudizio di merito e del conseguente rigetto dell’impugnazione in cassazione.
art. 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato richiamato ai fini del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
È stata la legge processuale richiamata per l’impugnazione del licenziamento e per la sequenza rito sommario/opposizione/reclamo descritta nei fatti di causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi al fine di sollecitare una nuova valutazione del merito: la Cassazione non può essere chiamata a ricostruire d’ufficio la critica del ricorrente.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre l’asserita errata valutazione di documenti, testimonianze o argomentazioni già esaminate dal giudice di merito.
- La clausola generale della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. richiede un’integrazione giuridica mediante criteri desumibili dall’ordinamento, dalla coscienza sociale e anche dalla disciplina collettiva, ma l’applicazione concreta al caso specifico resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Una clausola disciplinare collettiva che elenchi alcune condotte può avere funzione esemplificativa e non necessariamente esaustiva; il giudice può comunque ravvisare la giusta causa nella concreta gravità del fatto, anche se non vi è perfetta coincidenza letterale con una singola previsione contrattuale.
- Ai fini della giusta causa, l’uso di espressioni gravemente ingiuriose rivolte a un superiore gerarchico, specie in un contesto di rifiuto o contestazione di una direttiva, può integrare grave insubordinazione e ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, se la motivazione di merito è congrua e non illogica.
- Il precedente disciplinare del lavoratore può essere valorizzato dal giudice di merito come indice della complessiva personalità professionale e della propensione a determinate condotte, purché non venga utilizzato come automatismo sanzionatorio in violazione delle regole sulla recidiva.
- La statuizione sulle spese segue normalmente la soccombenza; se il ricorso in cassazione è respinto, resta ferma la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può operare l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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