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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20998/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e un lavoratore dimissionario. La Corte d'appello aveva escluso la giusta causa delle dimissioni, riconoscendo il diritto della società all'indennità sostitutiva del preavviso, e aveva operato una compensazione tra tale credito e il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, con ulteriore regolazione delle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha censurato la compensazione tra indennità sostitutiva del preavviso e TFR, sostenendo che la Corte avrebbe trascurato il preteso già avvenuto pagamento del TFR in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c.; (2) ha denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda, proposta in appello, di restituzione delle somme versate al lavoratore a titolo di rifusione delle spese del primo grado, deducendo che, a seguito della riforma della decisione di primo grado e della nuova regolazione delle spese, tali importi avrebbero dovuto essere restituiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la compensazione impropria operata in appello tra le partite di dare e avere e osservando che eventuali questioni sull'avvenuto pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado vanno trattate in sede esecutiva. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla autonoma domanda di restituzione delle somme versate per le spese del primo grado, domanda che doveva essere esaminata perché conseguente alla riforma della decisione e alla nuova statuizione sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 423, comma 2, c.p.c.

    il pagamento eseguito in esecuzione dell'ordinanza può incidere sui rapporti tra le parti, ma le questioni conseguenti non sono deducibili come errore della compensazione impropria operata dal giudice di merito se non adeguatamente allegate e specificate

  • art. 1241 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione tra crediti contrapposti

  • art. 1242 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della compensazione

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione giudiziale/impropria tra crediti e debiti reciproci

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'onere di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della censura

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di accesso al sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata per entrambi i motivi

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla regolazione delle spese di lite

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra violazione dell'obbligo del giudice di decidere su tutto il chiesto

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione degli effetti della pronuncia riformata e fonda la domanda restitutoria delle somme versate in esecuzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la riforma della sentenza di primo grado consente al giudice di operare una compensazione impropria tra le rispettive partite di dare e avere senza necessità di un'espressa domanda, quando la decisione sostituisce integralmente quella precedente nei limiti devoluti.
  • Le questioni relative a pagamenti già eseguiti in ottemperanza alla sentenza di primo grado, se non adeguatamente dedotte e specificate nel ricorso per cassazione, non possono essere utilmente prospettate come vizio della compensazione operata dal giudice di merito e possono richiedere un diverso accertamento in sede esecutiva.
  • L'omessa pronuncia su una domanda autonoma di restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la domanda sia stata effettivamente proposta e sia distinta dalla mera ripartizione delle spese nel nuovo grado.
  • Quando il giudice di merito riforma la decisione di primo grado e ridetermina le spese del giudizio, deve esaminare anche l'eventuale domanda di restituzione delle somme già pagate a titolo di spese del grado riformato, perché tale domanda è conseguenza della caducazione della precedente statuizione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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