Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal mancato riconoscimento, nei confronti di un'università, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal giugno 1998, con correlato inserimento nella pianta organica con qualifica di impiegato livello B2, nonché dal rigetto delle domande di differenze retributive e risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata né la continuità della prestazione oltre i limiti dei singoli contratti di collaborazione né l'estraneità dei compiti svolti rispetto a quelli pattuiti, sicché il quadro probatorio risultava incerto. Contro la decisione di appello era stato proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo l'omesso esame di due documenti: un attestato che, secondo il ricorrente, dimostrava lo svolgimento di attività presso la struttura universitaria dal 1998 in modo ininterrotto, e un conferimento di incarico che, sempre secondo la prospettazione, provava attività lavorative svolte anche al di fuori dei contratti di collaborazione e in particolare la gestione della banca dati. La Corte d'appello aveva però respinto la revocazione rilevando sia la mancata specificazione del fatto revocatorio asseritamente escluso o inesistente, sia la difetta di decisività dei documenti, non idonei a determinare con certezza la caduta dell'impianto probatorio fondante la precedente decisione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una parziale lettura dei documenti e un implicito rigetto del motivo relativo al travisamento della prova testimoniale; ha inoltre denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, che riportava un nominativo diverso e un diverso riferimento sentenziale, assumendo che ciò impedisse di cogliere la reale volontà del giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché censurava soltanto una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, trascurando la prima ratio autonoma e decisiva, relativa alla mancata individuazione del fatto revocatorio; ha inoltre osservato che i documenti richiamati non avevano la decisività richiesta per la revocazione, poiché emergeva solo una possibile ulteriore prestazione occasionale e non una prova certa tale da invalidare tutte le altre risultanze istruttorie. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il nominativo errato nel dispositivo era un mero errore materiale, agevolmente emendabile e comunque non idoneo a inficiare la sentenza, nella quale il ricorrente era più volte correttamente indicato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con una duplice ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque perché i documenti addotti non avevano carattere decisivo ai fini della revocazione, trattandosi di elementi che non dimostravano con certezza il fatto revocatorio né infirmavano l'intero compendio istruttorio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, qualificando come mero errore materiale il nominativo errato riportato nel dispositivo della sentenza di merito, errore che non incide sulla validità della pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto richiede l'omesso esame di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita; il rimedio non è esperibile quando si controverta di una valutazione critica delle risultanze istruttorie.
È invocabile per denunciare violazioni di legge, ma la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata.
Il richiamo a tali norme non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la decisione si fonda su un apprezzamento critico delle prove.
L'errore materiale nel dispositivo non comporta invalidità della sentenza quando sia riconoscibile e non incida sulla reale individuazione della parte o del provvedimento.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo se il documento asseritamente non esaminato dimostra con certezza un fatto storico decisivo, tale da rendere incompatibile l'esito probatorio raggiunto; non è sufficiente che il documento offra una lettura alternativa o solo probabile dei fatti.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma, il motivo di ricorso deve investire entrambe le rationes; la censura rivolta solo a una di esse è inammissibile perché, anche se fondata, non sarebbe idonea a rimuovere il decisum.
- L'errore materiale nel dispositivo, se riconoscibile e non ambiguo alla luce dell'intero contenuto della sentenza, non determina nullità della decisione né impedisce di individuarne il contenuto effettivo.
- Non può essere introdotta in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio sotto forma di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento delle prove e delle contrapposte risultanze istruttorie.
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