Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto detenuto aveva svolto, nel corso di più periodi tra il 2004 e il 2020, attività lavorativa all’interno di diverse case circondariali, percependo la relativa mercede. Chiedeva in giudizio l’adeguamento retributivo rispetto a quanto corrisposto. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento di una somma; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per i crediti relativi ai periodi anteriori al quinquennio e considerando rituale la costituzione del Ministero a mezzo di funzionario, con successiva regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si contestava, tra l’altro, l’esistenza di autonomi rapporti di lavoro a termine e la decorrenza della prescrizione; con il secondo si deduceva l’errore della Corte d’appello nel ritenere sanata, per effetto della successiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato, l’attività processuale inizialmente svolta da un funzionario delegato della P.A., assumendo che tale costituzione fosse irrituale e quindi inutilizzabile ai fini dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 417-bis c.p.c. al lavoro carcerario, ritenendo che tale attività integri un rapporto di lavoro privato e non un rapporto di lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 413, comma 5, c.p.c. Ha poi affermato che la situazione non era sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., perché non si trattava di un vizio della procura o di rappresentanza emendabile, ma di assenza originaria di ius postulandi del funzionario; pertanto, il Ministero doveva considerarsi contumace fino alla costituzione mediante Avvocatura dello Stato. Conseguentemente l’eccezione di prescrizione, proposta dal funzionario e poi fatta propria dall’Avvocatura, andava disattesa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, confermando la condanna del Ministero al pagamento di euro 9.060,93 oltre interessi legali e rivalutazione, nonché delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Non si applica al lavoro carcerario, perché la norma riguarda le controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; è una disciplina derogatoria e non estensibile analogicamente.
Il lavoro carcerario è ricondotto al comma 2, quindi ai rapporti di lavoro privato; il comma 5 è riferito ai rapporti di lavoro pubblico delle pubbliche amministrazioni.
Nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria di difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e nullità della procura, ma non la sanatoria dell’inesistenza o mancanza originaria dello ius postulandi.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre violazioni processuali e probatorie.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre violazioni processuali e probatorie.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell’onere probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove e documenti.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso per vizio di motivazione della sentenza.
Richiamati nel motivo di ricorso quali norme sulla disciplina del lavoro penitenziario.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’eccezione sulla natura dei rapporti lavorativi.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione sul contenuto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo di ricorso.
Usato per decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il lavoro svolto dal detenuto all’interno di istituti penitenziari, quand’anche organizzato in strutture finalizzate alla produzione di beni, va qualificato come rapporto di lavoro privato e non come rapporto di pubblico impiego; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 417-bis c.p.c. alla difesa dell’amministrazione.
- La disposizione che consente alle pubbliche amministrazioni di stare in giudizio tramite propri dipendenti nei giudizi di lavoro è norma eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica a rapporti diversi da quelli espressamente contemplati.
- La sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. presuppone un vizio emendabile della rappresentanza o della procura; non opera quando manca ab origine lo ius postulandi o la parte sia stata inizialmente rappresentata da soggetto privo del potere di stare in giudizio.
- Quando la parte sia priva di valida difesa tecnica o di potere di rappresentanza, gli atti compiuti dal soggetto privo di ius postulandi non possono essere considerati rituali ai fini processuali, con conseguente irrilevanza degli atti difensivi a sostegno di eccezioni come quella di prescrizione.
- Se l’accoglimento del motivo processuale elimina il fondamento della decisione d’appello e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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