Cassazione Civile, Ordinanza n. 21029/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di azienda sanitaria che, per il periodo dal 4 novembre 2014 al 4 novembre 2020, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, come lavoro retribuito, trenta minuti al giorno di tempo impiegato per indossare e togliere la divisa di servizio prima e dopo il turno, sostenendo che tale attività costituisse c.d. tempo tuta eccedente l’orario contrattuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata ritenendo che i cartellini marcatempo prodotti presentassero andamenti irregolari e non consentissero di dimostrare, in modo coerente e decodificabile, l’effettivo impiego di tempo di lavoro non remunerato per vestizione e svestizione, né la soggezione dei lavoratori a una eterodirezione implicita su tale attività. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la ASL ha resistito con controricorso. Prima della discussione, tuttavia, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso non notificato né accettato dalla controparte; la Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia al ricorso, nel giudizio di cassazione, produce effetti anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’inammissibilità del gravame è sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, a differenza di quanto previsto per la rinuncia nel processo ordinario dall'art. 306 c.p.c., l'accettazione delle altre parti non è richiesta perché la rinuncia produca effetti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'inammissibilità del gravame, senza necessità di accettazione da parte del resistente.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a produrre effetti processuali autonomi rispetto allo schema dell'art. 306 c.p.c., che richiede invece l'accettazione della controparte nel diverso contesto processuale considerato dalla norma.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso derivi da una causa sopravvenuta, quale il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
Come è indicizzato
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