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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21022/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due dipendenti di una azienda sanitaria locale, impiegati con turni avvicendati, avevano chiesto l’accertamento del diritto a percepire la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato in giornate di festività infrasettimanali nel periodo 2016-2020, sostenendo la cumulabilità tra l’indennità specifica prevista dall’art. 44 del CCNL comparto Sanità e l’indennità per lavoro in turni avvicendati prevista dall’art. 9 del medesimo CCNL. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo carente la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni festive e del relativo quantum, anche perché la domanda era stata formulata in modo complessivo e senza un conteggio analitico riferito ai giorni, alla retribuzione percepita e alla base di calcolo. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto violazione degli artt. 414, 437, 421 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello non avrebbe valorizzato il principio di prova emergente dalla documentazione prodotta dall’ASL, non avrebbe considerato la mancata contestazione di ulteriori allegazioni e non avrebbe fatto uso dei poteri istruttori officiosi. Con il secondo motivo hanno inoltre denunciato la violazione degli artt. 9 e 44 del CCNL 20.9.2001 comparto Sanità e il difetto assoluto o apparente di motivazione, sostenendo che la decisione si fondasse su un travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero nella riproposizione della tesi di sufficienza delle mere allegazioni iniziali e nella richiesta di supplire a una carenza probatoria totale mediante i poteri istruttori d’ufficio. Ha confermato il principio per cui, nel rito del lavoro, i poteri ex art. 421 c.p.c. non possono essere utilizzati per superare oneri probatori integralmente non assolti o per rimettere in termini la parte tardivamente o insufficientemente attiva sul piano istruttorio; essi presuppongono invece che dal materiale di causa emergano già significativi dati di indagine. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la prova dell’an e del quantum del credito retributivo e, conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata in relazione al contenuto dell’atto introduttivo e agli oneri di allegazione del ricorrente nel rito del lavoro.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata in relazione alle contestazioni della parte convenuta e al tema della mancata contestazione delle allegazioni.

  • art. 421 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro non possono supplire a una carenza probatoria totale né sostituire gli oneri di parte; possono essere esercitati solo quando dal materiale già acquisito emergano significativi indizi o dati di indagine.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai poteri istruttori e al thema decidendum in appello nel rito del lavoro, ma la Corte non ne consente l’uso per sanare l’originaria carenza di prova.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato per sostenere la violazione delle regole sull’onere della prova; la Corte conferma che grava sulla parte attrice la prova dell’effettiva prestazione e del credito rivendicato.

  • art. 9 CCNL 20.9.2001 comparto Sanità

    È la disposizione contrattuale invocata dai ricorrenti per la disciplina dell’indennità per il lavoro in turni avvicendati.

  • art. 44 CCNL 20.9.2001 comparto Sanità

    È la disposizione contrattuale invocata dai ricorrenti per l’indennità specifica che si assume cumulabile con quella per turni avvicendati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell’attività probatoria delle parti: non possono essere utilizzati per colmare una carenza probatoria totale.
  • L’attivazione dei poteri ex art. 421 c.p.c. richiede che dagli atti emergano già elementi significativi o indiziari idonei a orientare l’integrazione istruttoria; in assenza di tali dati il giudice non è tenuto a svolgere un’indagine esplorativa.
  • La domanda di differenze retributive deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da un adeguato supporto documentale sia sull’an del lavoro prestato sia sul quantum del credito, non essendo sufficiente una richiesta di somma complessiva non analiticamente giustificata.
  • La mancata o insufficiente prova dell’effettiva prestazione lavorativa e dei criteri di calcolo della pretesa impedisce l’accoglimento della domanda di pagamento di emolumenti aggiuntivi, anche se si invochi la cumulabilità di diverse voci contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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