Cassazione Civile, Ordinanza n. 32516/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Roma ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione: ha lamentato che il provvedimento non avrebbe considerato tutte le circostanze dedotte nel gravame, in particolare quelle richiamate dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse costruita come vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", formula non più deducibile nel vigore dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che consente il controllo solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione. Ha inoltre osservato che il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione di parte quando la motivazione sia sufficiente, e che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Infine, la Corte ha rilevato che l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 non si applica al caso di espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della Prefettura; escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo è esente.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato come base del ricorso avverso il decreto di espulsione davanti al Giudice di Pace
norma processuale che disciplina l'opposizione al provvedimento di espulsione davanti al giudice di pace.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
espulsione disposta nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 13, comma 2, lett. c)
costituisce il titolo dell'espulsione oggetto di impugnazione; la Corte osserva che, in tale ipotesi, non opera la disciplina invocata dal ricorrente al comma 2-bis.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la norma in parola non trova applicazione nel caso di cui all'art. 13, comma 2, lett. c)
è ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta di espulsione ex comma 2, lett. c).
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più deducibile il vecchio vizio motivazionale formulato nei termini tradizionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ... poiché il processo è esente
il raddoppio non si applica perché il giudizio è esente dal contributo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è più deducibile, nei termini tradizionali, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.
- La sentenza è legittimamente motivata quando dà conto della ragione decisiva del rigetto, senza necessità di confutare espressamente ogni singola deduzione di parte, che deve intendersi implicitamente disattesa se incompatibile con la ratio decidendi.
- La censura che mira, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inammissibile in cassazione perché sollecita un riesame del merito.
- Una disposizione speciale invocata dal ricorrente non è applicabile quando la fattispecie concreta rientra in un diverso titolo normativo espressamente indicato dal provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32498/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32499/2022 del 04/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →