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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5086/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per plurimi capi d'imputazione, tra cui il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., traffico di stupefacenti e altre ipotesi aggravate. Il ricorso deduceva, in sintesi: insufficienza e vizio della motivazione circa i "gravi indizi" di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (sarebbe emersa solo una saltuaria vicinanza a un unico soggetto, Carmelo Pelle, e il ruolo del ricorrente sarebbe stato limitato a messaggero del padre detenuto); le intercettazioni non proverebbero un ruolo di rappresentante del padre né un concreto coinvolgimento nelle vendite del villaggio Ionio Blu o in accordi elettorali; la mancata rilevanza di riscontri probatori contro il suocero Francesco Perre indebolirebbe l'accusa relativa ai rifornimenti di droga; contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis,1. cod. pen. e contestazione delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avrebbe risposto a deduzioni difensive specifiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che le intercettazioni e le emergenze investigative evidenziavano il coinvolgimento attivo del ricorrente: proposte di intervento per risolvere controversie (villaggio Ionio Blu), partecipazione a un piano di sostegno politico con vantaggi per la consorteria e benefici per il padre detenuto, attività di "messaggero" e contatti con più soggetti riconducibili alla criminalità organizzata nonché tentativi di reperire almeno 4 kg di cocaina. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante e delle esigenze cautelari, richiamando la doppia presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Dal rigetto è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma viene interpretata come sussistente in presenza di sufficienti indizi di partecipazione alla "locale" di 'ndrangheta, ricavati da contatti, ruoli di intermediazione/"messaggero" per detenuti e attività coerenti con gli interessi della consorteria.

  • art. 416-bis, comma 1 (aggravante)

    Applicata quando le condotte contestate (traffico di stupefacenti, controllo armi ecc.) risultano funzionali o connesse all'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto ravvisabile tale aggravante rispetto a taluni capi.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamata per la "doppia presunzione" in materia cautelare: la Corte ha ritenuto sussistere esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio/ reiterazione) alla luce dell'attivo coinvolgimento del ricorrente negli affari del sodalizio.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma richiamata in relazione ai reati concernenti gli stupefacenti; le investigazioni (intercettazioni e contatti per reperire cocaina) sono state considerate elementi utili per i gravi indizi.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la statuizione circa il pagamento delle spese processuali derivante dal rigetto del ricorso.

  • art. 110 e art. 56 cod. pen.

    Richiamati per la responsabilità per concorso e per la configurazione di circostanze che modulano le fattispecie (reati collegati/concorrenti) nell'insieme delle imputazioni.

  • legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23, comma 4

    Norma in tema di armi richiamata in relazione a reati contestati; la Corte ha ritenuto le condotte connesse ai controlli sulle armi tra i reati-fine rilevanti.

Massime di principio

  • Le intercettazioni e i contatti multipli con soggetti della criminalità organizzata possono integrare "gravi indizi" anche se non tutte le trattative si sono concluse: la partecipazione a piani comuni, l'intermediazione per detenuti e i tentativi di acquisire stupefacenti sono elementi valutabili cumulativamente.
  • Il ruolo di "messaggero" o di cognato/intermediario, se collegato a iniziative funzionali agli interessi della consorteria, può essere considerato indice di appartenenza o di collaborazione rilevante ai fini dell'art. 416-bis.
  • La presenza di indizi specifici e la sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove) giustificano la custodia cautelare sulla base della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; il difensore deve confutare puntualmente i fatti e non solo formulare deduzioni generiche.
  • L'assenza di gravi indizi a carico di un coimputato (es. fornitore) non invalida automaticamente la valutazione verso l'imputato se emergono autonome prove o indizi a suo carico.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari motivate su intercettazioni, la difesa dovrebbe: a) evidenziare specifiche illogicità o contraddizioni nella ricostruzione giudicante; b) proporre elementi di fatto che escludano l'elemento soggettivo del reato associativo; c) dimostrare la non essenzialità del ruolo attribuito al ricorrente rispetto ai reati contestati.

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