Cassazione Civile, Ordinanza n. 24746/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU 2017 relativo a plurimi immobili di proprietà della contribuente, inizialmente annullato integralmente in primo grado per difetto di motivazione. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato quasi integralmente la decisione, accogliendo la pretesa del Comune salvo una riduzione dell'imposta con riferimento a un solo immobile. Dopo il decesso della contribuente, i suoi eredi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per omesso rilievo del giudicato interno, assumendo che il Comune non avesse impugnato il capo di primo grado sull'annullamento per difetto di motivazione; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, perché i giudici si sarebbero limitati a proclamare l'accoglimento parziale senza esporre le ragioni della decisione; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e amministrativi, per avere la Corte territoriale ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di rettifica. Era stato inoltre chiesto, in via preliminare, di disapplicare le sanzioni nei confronti degli eredi per la loro intrasmissibilità ex art. 8 d.lgs. 472/1997, in ragione del decesso della contribuente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che dal contenuto dell'appello del Comune risultasse una censura idonea a contestare il capo di primo grado relativo alla nullità per difetto di motivazione, con conseguente insussistenza di un giudicato interno. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e gli ulteriori profili, perché la sentenza d'appello era sorretta da motivazione meramente apparente: il giudice di secondo grado si era limitato ad affermare l'accoglimento parziale dell'appello e a richiamare genericamente le argomentazioni del Comune, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente, ma il tema non è stato deciso perché assorbito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per omessa statuizione sul giudicato interno e per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione/falsa applicazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e amministrativi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi
richiamato come parametro della motivazione degli atti impositivi
richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento/rettifica in materia tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
evocato per ribadire che la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti è nulla
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il provvedimento contiene una formula graficamente esistente ma priva di reali argomentazioni, tali da non consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza.
- Nel processo tributario, come in quello civile, la motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente comunque di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione; è invece nulla quando si riduce a mera adesione apodittica alle tesi di parte o al richiamo generico di atti difensivi.
- L'esistenza di un giudicato interno non può essere affermata se dall'atto di appello risulta una censura idonea a investire il capo della sentenza di primo grado che si assume coperto da giudicato.
- Quando la sentenza di merito riforma integralmente o quasi integralmente la decisione di primo grado ma senza spiegare perché, la carenza di argomentazione integra nullità della sentenza per difetto del minimo costituzionale di motivazione.
- Se il motivo di ricorso che denuncia la nullità della motivazione è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che attengono al merito della pretesa tributaria o alla corretta applicazione delle norme sostanziali.
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