Cassazione Civile, Ordinanza n. 12095/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta dalla proprietaria di un fondo contro la vicina, per ottenere l'accertamento dell'inesistenza, sul proprio cortile, di una servitù di veduta e di una servitù di passaggio a favore dell'immobile della convenuta. Il Tribunale ha accolto la domanda, qualificando le aperture dell'immobile della convenuta come semplici luci e ritenendo insussistente anche la servitù di passaggio, ordinando la riduzione delle aperture e la rimozione degli ostacoli apposti sulla corte. La Corte d'appello ha confermato la decisione, valorizzando prove testimoniali e fotografiche e ritenendo non provata l'usucapione delle servitù, nonché configurabili come atti di tolleranza i transiti sulla corte. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fotografie decisive e violazione dell'art. 2712 c.c., assumendo che le immagini dimostrassero l'esistenza di vedute e quindi dell'usucapione ultraventennale; 2) violazione dell'art. 1061 c.c. e illogicità macroscopica, sostenendo che vi fosse sempre stato un accesso sulla corte idoneo a fondare una servitù di passaggio; 3) omesso esame della CTU e delle fotografie, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 1144 c.c., contestando la qualificazione dei transiti come atti di tolleranza e la ricostruzione fattuale della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ribadito che, in tema di usucapione di servitù di veduta e di passaggio, l'onere di provare l'esistenza del diritto incombe su chi lo invoca; l'apprezzamento della natura delle aperture e della sussistenza di opere permanenti destinate al passaggio spetta al giudice di merito ed è censurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero dissenso sulla lettura delle prove. Non è stata liquidata alcuna spesa, perché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare la servitù usucapita grava su chi la deduce in giudizio, in particolare sul convenuto in negatoria servitutis che invochi l'esistenza del peso a favore del proprio fondo.
Le fotografie richiamate dalla parte ricorrente sono state invocate come riproduzioni meccaniche capaci di provare i fatti rappresentati, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in sostanza sollecitasse una diversa lettura del materiale probatorio.
La norma è stata richiamata in relazione all'usucapione delle servitù apparenti, ma la Corte ha ritenuto che la verifica della sussistenza dei requisiti appartenga al giudice di merito e che non emergessero vizi sindacabili in cassazione.
Gli atti compiuti con tolleranza del proprietario non sono idonei a fondare il possesso utile all'usucapione; la relativa qualificazione dipende dall'apprezzamento dei rapporti concreti tra le parti demandato al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame è limitato al mancato scrutinio di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori già valutati nel complesso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il fatto storico asseritamente omesso deve essere specificamente indicato con il necessario rispetto degli oneri di localizzazione e allegazione.
La scelta delle fonti del convincimento, la valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove e l'individuazione degli elementi ritenuti decisivi rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio della causa.
Richiamato quale base del procedimento camerale nel giudizio di legittimità.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale introdotta dalla riforma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione di una servitù in risposta a un'azione negatoria servitutis ha l'onere di provare tutti i presupposti costitutivi del diritto, inclusa la continuità dell'esercizio per il tempo utile.
- Per la servitù di veduta, il convenuto deve dimostrare che l'apertura fosse effettivamente destinata all'affaccio e non qualificabile come mera luce; per la servitù di passaggio, deve provare opere visibili e permanenti che rivelino inequivocamente il peso imposto al fondo servente per l'intero periodo utile all'usucapione.
- La deduzione che l'uso del bene sia stato meramente tollerato dal proprietario esclude il possesso utile all'usucapione; la qualificazione di un'attività come tollerata o possessoria dipende da un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contrapporre una diversa lettura di fotografie, testimonianze o CTU rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di ogni singolo elemento istruttorio quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →