Cassazione Civile, Ordinanza n. 33375/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense per mancato raggiungimento del reddito necessario. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo tardiva la richiesta dell'INPS: secondo i giudici di merito, il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 scadeva il 16 giugno 2010 e la richiesta dell'ente, ricevuta il 30 giugno 2015, non era idonea a interrompere la prescrizione quinquennale. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. e che, conseguentemente, il credito non era prescritto al momento della richiesta notificata nel 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il differimento dei termini disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 anziché dal 6 luglio 2010, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti non iscritti a casse previdenziali di categoria nei casi previsti.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito il termine di pagamento dei contributi per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con scadenza al 6 luglio 2010.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata; il testo non esplicita una autonoma ratio sul suo contenuto.
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011
richiamato dal ricorrente nel dedurre la disciplina applicabile al differimento dei termini; il testo non dettaglia oltre.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
norma letta in combinato disposto con il d.P.C.M. 10 giugno 2010 per individuare il dies a quo della scadenza prorogata.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
prevede il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 10 giugno 2010
richiamato per confermare che il termine di pagamento era prorogato al 6 luglio successivo.
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
base del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel caso di contributi previdenziali soggetti a un termine legale o regolamentare di versamento, la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, anche quando esso sia stato prorogato da un successivo provvedimento.
- Il differimento dei termini di versamento disposto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per tutti i soggetti rientranti nella categoria individuata dalla norma, non solo per coloro che risultino concretamente assoggettati a quel regime fiscale.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi non costituisce il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, se la legge collega la decorrenza alla scadenza del pagamento.
- È censurabile in cassazione la sentenza di merito che faccia decorrere la prescrizione da una data di scadenza non aggiornata secondo la disciplina prorogativa applicabile.
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