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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16294/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, esercente attività professionale, impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi per euro 43.625,00 ritenuti non documentati, con effetti su IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. In primo grado sosteneva di non aver ricevuto validamente il questionario/invito a esibire documentazione contabile e fiscale, poiché il plico sarebbe stato consegnato a un familiare convivente senza la seconda raccomandata informativa; allegava inoltre documentazione giustificativa delle spese in giudizio, invocando l’ultimo comma dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, contestava la sottoscrizione dell’atto e la mancanza di contraddittorio preventivo, nonché l’assoggettabilità a IRAP. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, invece, riteneva provata la rituale notifica del questionario tramite consegna a familiare convivente e successiva CAN, e accoglieva l’appello solo limitatamente all’IRAP. In Cassazione il contribuente denunciava, con due motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame e difetto di motivazione della sentenza d’appello, lamentando che la CTR non avrebbe valutato la documentazione prodotta e non avrebbe considerato la dedotta mancata ricezione incolpevole dell’invito, oltre a non motivare adeguatamente l’accoglimento parziale dell’appello e la denunciata violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto la rituale notifica del questionario e dell’avviso di avvenuta notifica, così escludendo la causa non imputabile necessaria per far operare la deroga all’inutilizzabilità di documenti non prodotti in risposta all’invito dell’Ufficio. Ha inoltre osservato che il ricorrente non si era confrontato con tale ratio decidendi e non aveva specificato quali documenti o difese di merito sarebbero stati trascurati, violando il requisito di specificità del ricorso. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato scrutinato come censura di omesso esame/difetto di motivazione, ma la Corte ha rilevato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    ultimo comma; penultimo comma

    La Corte ha ribadito che i documenti non esibiti in risposta all’invito dell’Ufficio sono inutilizzabili, salvo che il contribuente li depositi nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; nel caso concreto tale causa non è stata ritenuta sussistente per la ritenuta rituale notifica del questionario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente a sorreggere la decisione.

  • art. 118, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato per lamentare difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha reputato la motivazione della CTR idonea in relazione alla questione decisiva.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente, ma non è stato ravvisato un vizio della decisione d’appello sul punto, poiché la Corte ha ritenuto assorbente il corretto apprezzamento della rituale notifica del questionario e della mancata risposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione accelerata e alla conseguente condanna alle somme in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di inutilizzabilità dei documenti non prodotti in risposta a un invito dell’Ufficio, la deroga a favore del contribuente opera solo se egli allega e dimostra, nel primo atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta amministrativa.
  • Se il giudice di merito accerta la rituale notifica del questionario o dell’invito a esibire documenti, viene meno il presupposto della "causa non imputabile" e resta ferma la preclusione probatoria prevista dall’art. 32 d.P.R. 600/1973.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è sufficiente prospettare genericamente un difetto di motivazione: occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente i fatti decisivi asseritamente omessi.
  • La censura sulla mancata valutazione di documenti o difese di merito è inammissibile o infondata se il ricorrente non indica puntualmente il contenuto degli atti trascurati e la loro decisività.
  • La motivazione del giudice tributario è sufficiente quando consente di comprendere la ragione decisiva della decisione, anche se sintetica, se essa chiarisce l’accertamento fattuale posto a base dell’esito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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