Sentenza del 25/03/2015 n. 5962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti chiedevano il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme ricevute dal Comune di Corato nel maggio 1997 e nel giugno 1999, a titolo di risarcimento per l’occupazione usurpativa di terreni destinati alla costruzione di una scuola. Sostenevano che le somme reintegrassero soltanto il patrimonio e non costituissero plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 11 della L. n. 413/1991 e dell’art. 81 del TUIR; deducevano inoltre che i terreni ricadessero in zona F, non contemplata dalla norma, e che il termine per chiedere il rimborso decorresse dalla sentenza del 2003 che aveva accertato l’occupazione usurpativa, non dalle ritenute. La CTR della Puglia, riformando la decisione favorevole ai contribuenti, aveva dichiarato tardiva la richiesta presentata nel giugno 2005 e, nel merito, ritenuto imponibili le somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Il primo, relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta esclusione dei terreni in zona F, è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato con precisione gli atti in cui l’eccezione era stata proposta né ne avevano riportato i termini necessari a verificarne ritualità e decisività; anche il quesito di diritto era generico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: contestava in realtà la motivazione in diritto, non un’insufficienza motivazionale. I terzo e quarto motivi sono stati rigettati: anche le somme risarcitorie per occupazione usurpativa possono essere assoggettate a imposizione, perché rileva la perdita della proprietà conseguente all’irreversibile trasformazione del fondo e la norma comprende gli indennizzi derivanti da occupazioni senza titolo. Il quinto motivo è stato rigettato: il termine decadenziale per il rimborso decorre dalla data in cui la ritenuta è operata o versata, non dalla successiva sentenza che accerta l’illegittimità dell’occupazione; la richiesta del giugno 2005 era quindi tardiva rispetto alle ritenute del 1997 e del 1999. Ricorso respinto e spese del giudizio di cassazione integralmente compensate, in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 11, commi 5, 6 e 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413
L'art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (nel testo rilevante pro tempore) , non solo le indennità di espropriazione, ma anche le "somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche" (art. 11, comma 5). E, dunque, prevede (al comma 7) che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all'atto della corresponsione delle somme "per risarcimento danni da occupazione acquisitiva".
La tassazione non riguarda soltanto le indennità formali di esproprio: comprende anche le somme risarcitorie dovute per l’acquisizione coattiva di terreni destinati a opere pubbliche e gli indennizzi per occupazioni senza titolo, anche originariamente illegittime. La ritenuta del 20% va operata al momento della corresponsione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), nel testo applicabile ratione temporis
L'art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (nel testo rilevante pro tempore) , non solo le indennità di espropriazione, ma anche le "somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche" (art. 11, comma 5).
Nel quadro della disciplina richiamata, le plusvalenze derivanti dalla perdita coattiva del terreno possono concorrere alla formazione dei redditi diversi anche quando le somme sono corrisposte come risarcimento, anziché come indennità di esproprio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
E' orientamento pacifico di questa Corte che l'istanza di rimborso delle ritenute per IRPEF deve essere presentata nel termine di diciotto mesi o di quarantotto mesi dalla data di versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Ciò è testualmente previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Questa disposizione qualifica espressamente tale termine come "termine di decadenza" (cfr. Cass. 793/2003).
La domanda di rimborso delle ritenute IRPEF deve essere presentata entro il termine decadenziale applicabile, decorrente dal versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Un successivo accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’occupazione non sposta il dies a quo.
Questa Corte a S.U. (Cass. 15781/2005; conf. Cass. 5344/2013) ha già affermato che, iva, finchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.
La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia autonomamente apprezzabile e che il ricorso per cassazione ne riporti puntualmente i termini, indicando l’atto o il verbale in cui fu proposta, così da consentire la verifica della sua ritualità, tempestività e decisività.
La Corte rileva che il quesito di diritto formulato dai ricorrenti non chiariva la ragione per cui l’indennità sarebbe stata esclusa dalle ipotesi imponibili. La disposizione è applicata nel valutare l’ammissibilità del motivo secondo la disciplina processuale ratione temporis.
Art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale. La Corte qualifica i primi due motivi come inammissibili perché, pur formulati come vizi di omessa pronuncia o di motivazione, non ne rispettavano i presupposti.
Massime di principio
- Le somme risarcitorie connesse alla perdita definitiva di un terreno per la realizzazione di un’opera pubblica possono essere imponibili anche quando l’occupazione era usurpativa o priva fin dall’origine di titolo: la qualificazione formale del pagamento come risarcimento non esclude, da sola, l’applicazione della disciplina sulle plusvalenze.
- Per contestare in cassazione un’omessa pronuncia, occorre indicare con precisione dove e in quali termini la domanda o eccezione fu proposta nei gradi di merito e riprodurla nel ricorso; richiami generici agli atti o a pronunce di altri giudici non sono sufficienti.
- Un motivo che denuncia un vizio di motivazione non è ammissibile se, nella sostanza, contesta soltanto l’interpretazione giuridica adottata dal giudice: la censura deve corrispondere al vizio processuale o sostanziale effettivamente dedotto.
- Il termine decadenziale per chiedere il rimborso di ritenute decorre, secondo la disciplina applicabile, dal versamento o dall’effettuazione della ritenuta; una decisione giudiziaria successiva che chiarisca l’illegittimità della procedura sottostante non fa decorrere nuovamente il termine.
- La pronuncia ha compensato le spese di cassazione per l’evoluzione temporale dell’orientamento giurisprudenziale sul trattamento fiscale dei risarcimenti per occupazione usurpativa; la compensazione, nel caso concreto, non modifica l’esito sostanziale del ricorso.
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