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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12999/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cooperativa impugnava una cartella di pagamento emessa per un importo iscritto a ruolo a titolo di tributi dovuti per l'annualità 2004, riferiti a una società a responsabilità limitata ormai cancellata dal registro delle imprese. La contribuente sosteneva, da un lato, che la sentenza della CTR che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avesse travolto anche la sentenza di primo grado posta a base dell'iscrizione a ruolo; dall'altro, che la pretesa fiscale non fosse a lei opponibile perché non parte del procedimento e del processo originari. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omessa motivazione o motivazione apparente sull'interpretazione della precedente sentenza della CTR; 2) violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che non fosse possibile iscrivere a ruolo somme nei confronti del socio sulla base di un titolo formato nei confronti della società estinta, senza previo accertamento dei presupposti della successione nei debiti sociali.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale, non più vigente dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; ha comunque escluso la motivazione apparente, reputando logica e adeguata l'interpretazione data dalla CTR alla sentenza precedente, limitata ai soli atti oggetto di definizione agevolata. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che, nelle società di capitali estinte per cancellazione, i debiti sociali si trasferiscono ex lege ai soci e l'Amministrazione finanziaria, ove il credito sia stato definitivamente accertato nei confronti dell'ente, può iscrivere a ruolo il tributo sia a nome della società estinta sia a nome dei soci pro quota, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 nel testo applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale successiva al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012 il vizio non riguarda più insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali, nei limiti e con le modalità indicate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    Consente l'iscrizione a ruolo dei tributi non versati anche a nome dei soci, in relazione ai titoli di partecipazione, quando il credito verso l'ente sia definitivamente accertato.

  • art. 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973

    Fondamento normativo per l'iscrizione a ruolo nei confronti dei soci in relazione ai debiti della società estinta.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Non è necessario, per agire verso i soci, emettere un autonomo avviso di accertamento relativo alla diversa forma di responsabilità civilistica e sussidiaria richiamata dalla norma nel testo applicabile.

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Norma richiamata per la definizione delle liti pendenti che aveva inciso solo su alcuni degli atti oggetto del contenzioso originario.

  • L. 15 luglio 2011, n. 111

    Legge di conversione del d.l. n. 98/2011 richiamata nel contesto della definizione agevolata.

  • d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 5

    Richiamato per la modifica del regime di responsabilità dei soci, senza che ciò incida sulla soluzione del caso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; è inammissibile la censura che si limiti a contestare insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione secondo il previgente testo della norma.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è censurabile in cassazione una motivazione che sia intellegibile, coerente e basata sull'esame degli atti.
  • In caso di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i debiti sociali si trasferiscono ex lege ai soci; se il credito tributario è stato definitivamente accertato nei confronti della società, l'Amministrazione può iscriverlo a ruolo anche nei confronti dei soci, in proporzione alle rispettive quote, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento.
  • La pretesa fiscale verso i soci della società estinta può essere azionata anche quando il titolo originario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, per estinzione del giudizio o per giudicato sostanziale, purché il credito verso l'ente sia definitivamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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