Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25342/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'allagamento di un immobile situato in prossimità di un fossato, verificatosi a seguito di precipitazioni atmosferiche e dell'esondazione del corso d'acqua, che si assumeva ostruito da detriti per omessa manutenzione. La società danneggiata agiva per il risarcimento dei danni subiti quale comodataria dell'immobile e affittuaria dell'azienda ivi organizzata; il consorzio di bonifica contestava la propria legittimazione passiva e la propria responsabilità, sostenendo che la manutenzione non gli competesse. In appello la società lamentava che, pur riconosciuta la sua legittimazione ad agire, la Corte territoriale avesse escluso dal danno risarcibile le spese di ripristino dell'immobile e di riparazione dei beni aziendali e di terzi per difetto di prova dell'effettivo esborso. Il ricorso incidentale del consorzio censurava invece la ritenuta sua competenza/manutenzione del fossato, la mancata esclusione del nesso causale o il concorso colposo della danneggiata, nonché la liquidazione dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che le censure mirassero a una nuova valutazione del merito sulla prova del danno, non consentita in sede di legittimità, e che il richiamo al principio sul danno emergente quale obbligazione di esborso fosse inconferente perché la Corte d'appello non aveva negato in astratto quel principio, ma aveva rilevato la mancata prova dell'effettiva spesa. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto i motivi sulla legittimazione passiva, sulla responsabilità e sulla liquidazione del danno inammissibili perché meramente ripetitivi delle difese già svolte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che diretti a ottenere un sindacato sul merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con attestazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il danno emergente non è limitato ai soli esborsi già materialmente sostenuti, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso; nel caso concreto, però, il principio è stato ritenuto non pertinente perché mancava la prova dell'effettiva spesa.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

  • art. 2051 c.c.

    La ricorrente incidentale ne contestava l'applicazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché investiva l'accertamento di merito sulla custodia del corso d'acqua.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per il concorso colposo del danneggiato; la Corte non è entrata nel merito della doglianza perché inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova dei danni; la Corte ha ritenuto la censura una sollecitazione a rivalutare il merito istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove e alla liquidazione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per qualificare come 'non motivo' la riproposizione pedissequa delle tesi già disattese dal giudice d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha governato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

  • art. 14 L.R. Marche n. 13/2013

    Indica la competenza del consorzio per l'esecuzione, in caso di inerzia dei soggetti competenti, delle opere idrauliche di difesa e della manutenzione dei minori corsi d'acqua.

  • art. 3 L.R. Marche n. 13/2013

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina regionale delle competenze di manutenzione dei corsi d'acqua.

  • art. 17 L.R. Marche n. 13/1999

    Richiamato nel ricorso incidentale sul riparto di competenze manutentive, senza accoglimento della censura.

  • art. 12 R.D. n. 523/1904

    Richiamato in relazione ai soggetti originariamente competenti alla manutenzione idraulica e al coordinamento con la disciplina regionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sulla prova del danno o sulla ricostruzione dei fatti, poiché l'accertamento fattuale e la scelta delle prove ritenute attendibili spettano al giudice di merito.
  • La nozione di danno emergente include anche l'obbligazione di sostenere una spesa, ma il principio opera solo se sia accertata la concreta esistenza del vincolo obbligatorio o dell'esborso dedotto; non può essere invocato per superare un accertamento di mancata prova del danno.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le difese già respinte in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, traducendosi in un 'non motivo'.
  • Le censure che investono la responsabilità da cose in custodia, il nesso causale, il concorso colposo e la quantificazione del danno sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere un riesame delle risultanze istruttorie e delle valutazioni di fatto.
  • La motivazione regionale sulla competenza del consorzio alla manutenzione dei minori corsi d'acqua può fondare la sua legittimazione passiva all'azione risarcitoria, secondo il riparto di competenze indicato dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.