Cassazione Civile, Ordinanza n. 31840/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ordinaria imposte di registro e ipocatastali relative alla compravendita di un fondo agricolo e di alcuni fabbricati pertinenziali sovrastanti. In primo grado e in appello era stato accolto il ricorso del contribuente contro tale avviso. La commissione regionale aveva ritenuto che, ai fini dell’agevolazione prevista per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, fosse sufficiente la natura pertinenziale dei fabbricati, senza necessità di un classamento catastale come fabbricati rurali, e aveva valorizzato la concreta destinazione dei manufatti a scuderia e abitazione rurale per la sorveglianza. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: ha sostenuto che il requisito oggettivo dell’agevolazione richiede l’annotazione di ruralità negli atti catastali, indipendentemente dalla categoria catastale, e che tale annotazione non era presente né al momento dell’atto né successivamente; ha richiamato la disciplina di ruralità dei fabbricati e le norme catastali e agevolative invocate a sostegno della tesi che senza annotazione catastale non spetti il beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia secondo cui, per fruire dell’agevolazione sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, sarebbe necessaria l’annotazione catastale di ruralità o un determinato classamento. La decisione afferma che la norma agevolativa guarda alla sussistenza in concreto del vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato accessorio; tale vincolo va accertato secondo i criteri dell’art. 817 c.c. e non coincide con la mera qualificazione catastale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla concreta destinazione dei fabbricati all’attività agricola e al servizio del fondo. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la sopravvenienza della giurisprudenza pertinente; è stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata qualificata come violazione e falsa applicazione di legge.
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis
L’agevolazione si applica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze; il requisito oggettivo è il vincolo pertinenziale, non il classamento catastale rurale.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3 e 3-bis
Richiamato dall’Agenzia per sostenere la necessità della ruralità catastale; la Corte non ha accolto questa lettura come requisito decisivo dell’agevolazione in esame.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
Richiamato per la disciplina dell’annotazione di ruralità negli atti catastali.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 14 e 14-bis
Richiamato per il regime catastale delle unità immobiliari rurali.
d.m. 26 luglio 2012
Richiamato in relazione alle modalità di annotazione della ruralità catastale.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 3
Nel sistema dell’imposta di registro, le pertinenze seguono la disciplina del bene principale cui sono asservite.
La nozione di pertinenza è tratta dalla disciplina civilistica generale: il vincolo richiede una concreta destinazione del bene accessorio al servizio o ornamento del bene principale, desumibile anche da elementi oggettivi e dalla volontà del titolare.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali che valorizzano il rapporto tra terreno agricolo e fabbricati accessori, il presupposto decisivo è il vincolo pertinenziale effettivo e concreto, da verificare in fatto, non la sola qualificazione formale catastale.
- Quando la norma agevolativa fa riferimento a terreni e relative pertinenze, la pertinenza va intesa secondo l’art. 817 c.c.: occorre che il bene accessorio sia stabilmente destinato al servizio o all’ornamento del bene principale, anche sulla base di segni esteriori e della volontà del proprietario.
- L’annotazione di ruralità o il classamento catastale come rurale non costituiscono, di per sé, condizione necessaria dell’agevolazione se la disciplina applicabile non li prevede espressamente come requisito oggettivo.
- La nozione di strumentalità agricola di un fabbricato non si sovrappone automaticamente a quella di pertinenza del terreno: un bene può essere funzionale all’attività agricola senza essere, per ciò solo, pertinenza del fondo ai fini tributari.
- In presenza di una questione interpretativa nuova e di una giurisprudenza sopravvenuta nel corso del giudizio, la Corte può compensare le spese di legittimità.
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