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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01704/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego della reiscrizione di un soggetto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010 e 2011, per 51 giornate lavorative annue. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto la domanda, ritenendo non provata la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato presso una cooperativa agricola, sulla base di accertamenti ispettivi che avevano evidenziato l'irregolarità e la fittizietà dell'assetto societario e la inattendibilità della prova testimoniale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza e vizio di motivazione per avere il giudice di merito fondato il rigetto sui verbali ispettivi; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per travisamento della prova e erronea qualificazione del rapporto; violazione degli artt. 116, 2697 e 2699 c.c. e 2094 c.c. per mancata imputazione all'INPS dell'onere di provare la fittizietà dei rapporti, nonostante un preteso riconoscimento amministrativo; ulteriore violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova testimoniale; in subordine, grave travisamento della prova; infine, erronea esclusione dell'esenzione dalle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché aveva depositato autocertificazione per beneficiarne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi cinque motivi in parte inammissibili e comunque infondati, perché la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico del lavoratore l'onere di provare il rapporto di lavoro una volta disconosciuto dall'INPS a seguito di accertamenti ispettivi; il giudizio di merito sulla attendibilità degli elementi istruttori non era sindacabile in cassazione, salvo i limiti del minimo costituzionale della motivazione, che nel caso concreto non risultavano superati; i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti, mentre le altre risultanze restano liberamente valutabili, come avvenuto nella sentenza impugnata. Ha inoltre respinto il sesto motivo, escludendo l'applicabilità dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché la domanda aveva ad oggetto non una prestazione previdenziale in sé, ma la sola reiscrizione negli elenchi dei braccianti, con riflessi previdenziali indiretti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto violato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza è nullità solo se manca o è meramente apparente; nel caso concreto tale vizio è escluso

  • art. 116 c.p.c.

    la censura ex art. 116 non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di subordinazione; la sua applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sulla base delle prove

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il rapporto di lavoro grava sul lavoratore quando l'INPS disconosce l'iscrizione a seguito di controllo

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non conduce a una diversa ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 230-bis c.c.

    richiamato nel ricorso, senza che la Corte ravvisi violazione utile ai fini dell'accoglimento

  • art. 48 L. n. 203 del 1982

    richiamato nel ricorso in tema di rapporto agrario e prova, ma ritenuto irrilevante ai fini dell'annullamento

  • art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993

    fondamento del potere dell'INPS di disconoscere l'esistenza del rapporto in sede di controllo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per adesione alla motivazione sulla questione dell'onere della prova e sul ricorso a precedenti conformi

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale sulla deduzione dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le censure rientrassero nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esenzione dalle spese opera solo per giudizi aventi ad oggetto diretto prestazioni previdenziali o assistenziali, non per mere azioni di accertamento con riflessi previdenziali

  • art. 111 Cost.

    il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta in camera di consiglio

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato come regola generale dell'onere della prova, applicata nel senso sopra indicato

Massime di principio

  • Quando l'INPS, a seguito di accertamenti ispettivi, disconosce l'esistenza del rapporto agricolo su cui si fonda l'iscrizione negli elenchi dei braccianti, l'iscrizione perde la sua funzione di agevolazione probatoria e il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio: è configurabile solo se il giudice di merito utilizza prove non dedotte o fuori dai limiti legali, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
  • I verbali degli organi ispettivi fanno piena prova solo dei fatti direttamente attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; per le ulteriori circostanze o dichiarazioni raccolte, il giudice conserva pieno potere di libera valutazione insieme alle altre risultanze di causa.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione incomprensibile.
  • L'esenzione dalle spese processuali prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. è di stretta interpretazione e si applica solo ai giudizi aventi ad oggetto diretto una prestazione previdenziale o assistenziale, non alle controversie che mirano all'accertamento di un rapporto di lavoro con meri riflessi previdenziali.
  • La deduzione del riconoscimento di un rapporto in sede amministrativa non esonera il lavoratore dall'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi del diritto quando l'ente previdenziale abbia validamente contestato l'esistenza del rapporto mediante controllo ispettivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOrario di lavoro e ferieProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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