Cassazione Civile, Ordinanza n. 13477/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento di euro 33.823,36 relativa a contributi IVS per gli anni 1997-2000. Il debitore aveva ottenuto nei gradi di merito l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte d'appello aveva confermato che, non essendovi stato ricorso contro le cartelle, non operava la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2935, 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., sostenendo che l'iscrizione ipotecaria avrebbe avuto efficacia sospensiva/interruttiva del decorso della prescrizione; (2) violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle non impugnate, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale anziché quella quinquennale prevista dall'art. 3 della l. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, perché rileva d'ufficio il difetto di ius postulandi in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: in base al Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia e l'Avvocatura Generale dello Stato, il patrocinio davanti alla Cassazione è affidato all'Avvocatura, salvo conflitto d'interessi, indisponibilità o apposita motivata delibera ex art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933. Poiché tali presupposti non risultano, la procura rilasciata a un avvocato del libero foro è invalida; il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Non essendosi costituita la parte intimata, non vengono regolate le spese. La Corte dà inoltre atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione agli effetti dell'esecuzione e dell'iscrizione ipotecaria sui crediti riscossi.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata con riferimento all'iscrizione ipotecaria e ai suoi effetti sulla prescrizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del decorso della prescrizione.
Invocato per sostenere l'effetto interruttivo di atti della riscossione.
Invocato per sostenere la durata degli effetti interruttivi della prescrizione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
La sentenza d'appello, confermata nel percorso argomentativo richiamato, esclude la conversione della prescrizione breve in decennale per la sola definitività del credito non opposto.
Indicato come base del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
Prevede il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Corte di cassazione da parte dell'Avvocatura, salvo eccezioni specifiche.
art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933
Richiesto per la valida deroga al patrocinio dell'Avvocatura mediante apposita motivata delibera dell'Agenzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il difetto di valida rappresentanza processuale o di valido patrocinio della parte è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il patrocinio davanti alla Corte di cassazione è ordinariamente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato; la difesa con avvocato del libero foro è ammissibile solo nei casi previsti dal protocollo convenzionale o previa specifica e motivata delibera autorizzativa.
- La semplice definitività della cartella non impugnata non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., secondo l'impostazione richiamata dalla sentenza d'appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L'inammissibilità del ricorso determina l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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