Cassazione Civile, Ordinanza n. 06623/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione temporanea di terreni agricoli destinati alla realizzazione di una cava di prestito per un'opera pubblica. La proprietaria dei fondi propose opposizione alla stima dell'indennità liquidata dalla Commissione espropri, sostenendo che il valore dei suoli fosse stato sottostimato perché valutato come agricolo, senza considerare la vocazione estrattiva dell'area. La Provincia eccepì il difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura; la società affidataria/gestore dell'intervento eccepì di non essere tenuta al pagamento. La Corte d'appello condannò la Provincia al pagamento di una somma a titolo di indennità/danno, ritenendo l'occupazione illecita e qualificando la domanda come risarcitoria ex art. 2043 c.c.; dichiarò improcedibili le domande verso la società in amministrazione straordinaria. In Cassazione la Provincia dedusse, tra l'altro, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere l'occupazione illegittima senza sollevare questione di costituzionalità, nel negare la giurisdizione ordinaria, nel mutare indebitamente la domanda da indennitaria a risarcitoria con vizio di extrapetizione e nel non considerare la conseguente incompetenza della Corte d'appello. L'azienda agricola, a sua volta, contestò la negazione del danno da estrazione del materiale inerte, la mancata considerazione di un decreto regionale che avrebbe destinato l'area all'attività estrattiva, l'omessa valutazione di allegazioni e documenti sulla futura vocazione estrattiva e l'omesso esame della collocazione dell'area presso un polo estrattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso della Provincia, ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente riqualificato la domanda originaria di opposizione alla stima dell'indennità come domanda risarcitoria. Ha affermato che domanda indennitaria e domanda risarcitoria hanno natura e presupposti diversi, sicché il passaggio dalla prima alla seconda integra domanda nuova, non proponibile oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, nel caso concreto, fonte di extrapetizione. Sono stati assorbiti gli altri motivi della Provincia e l'intero ricorso dell'azienda agricola. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. L. Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78
richiamati dalla Provincia come base dell'occupazione temporanea; la Corte territoriale li aveva ritenuti non più applicabili perché abrogati
art. 101 Cost.
invocato dalla Provincia nel censurare la disapplicazione della legge regionale
art. 134 Cost.
invocato dalla Provincia nel censurare la disapplicazione della legge regionale
art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
la Corte territoriale lo aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie; le Sezioni Unite avevano ricondotto la controversia alla disciplina dell'occupazione di aree non soggette ad espropriazione
ritenuto non pertinente dalle Sezioni Unite perché riferito all'espropriazione per pubblica utilità, non all'occupazione di aree non soggette ad esproprio
la Corte d'appello aveva riqualificato la fattispecie come illecito aquiliano; la Cassazione ha escluso che ciò potesse avvenire rispetto a una domanda originariamente indennitaria, trattandosi di domanda nuova e diversa
richiamati per dedurre il vizio di extrapetizione e la tardività della modifica della domanda
richiamato dalla Provincia con riferimento ai termini per eccepire l'incompetenza
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla Provincia in relazione alla competenza sulla determinazione dell'indennità
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dalla Provincia in relazione alla competenza sulla determinazione dell'indennità
invocati dall'azienda agricola per sostenere che i prodotti della cava sono frutti naturali spettanti al proprietario del suolo
art. 45 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
invocato dall'azienda agricola in tema di attività estrattiva e disponibilità dei prodotti della cava
invocato dall'azienda agricola per censurare la mancata valutazione delle prove documentali
art. 183, quinto e sesto comma, c.p.c.
richiamato dalla Provincia per sostenere che la modifica della domanda era tardiva
art. 4-ter d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare improcedibile la domanda di rivalsa nei confronti della società in amministrazione straordinaria
Massime di principio
- La domanda di determinazione dell'indennità dovuta per occupazione legittima o per espropriazione e la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima sono ontologicamente diverse: si fondano su presupposti di fatto e su petitum/causa petendi differenti, sicché la trasformazione dell'una nell'altra non integra una mera riqualificazione giuridica ma la proposizione di una domanda nuova.
- Se il giudice di merito riqualifica come risarcitoria una domanda originariamente indennitaria, quando tale mutamento incide sul contenuto sostanziale della pretesa, si verifica vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c.
- La modifica della domanda che introduce un diverso titolo (da indennità a risarcimento) oltre i termini consentiti dall'art. 183 c.p.c. è tardiva e non può sanare la diversità originaria tra le pretese.
- Nelle controversie sulla stima dell'indennità, il giudice deve mantenere fermo l'oggetto della domanda proposta; non può decidere su un illecito aquiliano se l'attore ha chiesto soltanto la determinazione dell'indennità, salvo tempestiva e rituale proposizione di una distinta domanda risarcitoria.
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