Cassazione Civile, Ordinanza n. 29581/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di rapporti di lavoro: un primo contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato nel 2009 tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione, con utilizzazione presso Anas S.p.A., poi rinnovato sino all'8 novembre 2010; quindi un contratto a tempo determinato concluso l'8 novembre 2010 e risolto anticipatamente il 27 settembre 2012 per iniziativa di Anas. Il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente il recesso con lettera del 19 novembre 2012 e ha agito per far dichiarare l'illegittimità della somministrazione e del termine, la conversione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegra e alle retribuzioni. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo tempestiva l'impugnazione rispetto all'intera sequenza contrattuale e ritenendo nullo il contratto di somministrazione per genericità della causale, con conseguente conversione del rapporto, nullità del recesso e diritto del lavoratore anche al transito nei ruoli del Ministero ai sensi della disciplina speciale. Anas ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 l. 183/2010, sostenendo che l'impugnazione del 19 novembre 2012 era tardiva rispetto al contratto di somministrazione scaduto da tempo e che la decadenza doveva operare autonomamente per ciascun contratto; 2) violazione degli artt. 3 l. 604/1966 e 2112 c.c., censurando la declaratoria di nullità del recesso ante tempus dal contratto a termine; 3) violazione dell'art. 18 l. 300/1970, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria e le ulteriori conseguenze favorevoli al lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura della Corte territoriale in tema di decadenza ex art. 32 l. 183/2010 nei contratti di somministrazione a termine succedutisi nel tempo. Ha affermato che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto non si estende automaticamente ai rapporti precedenti e che a ciascun contratto si applicano le proprie regole di impugnazione; l'abusiva reiterazione può essere solo accertata incidenter tantum, ma non sposta in avanti il decorso del termine decadenziale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio di diritto sulla decadenza e valutare anche la questione della legittimità del contratto a termine e le ulteriori domande rimaste assorbite. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento degli altri due.
Norme richiamate
art. 32 l. 183/2010
La decadenza e la proroga dei termini si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione già scaduti alla data di entrata in vigore della legge; la nuova disciplina incide sui poteri di impugnazione e non sul fatto generatore, quindi non ha effetti retroattivi in senso proprio.
art. 27 d.lgs. 276/2003
La nullità della somministrazione illegittima comporta, secondo la disciplina richiamata, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore.
art. 21, u.c., d.lgs. 276/2003
La Corte d'appello aveva ritenuto nullo il contratto di somministrazione per genericità della causale, equiparando tale vizio al difetto di forma scritta; tale statuizione viene però rimessa al giudice di rinvio dopo l'accoglimento del motivo sulla decadenza.
art. 3 l. 604/1966
È richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione come nullo del recesso ante tempus dal contratto a termine.
art. 2112 c.c.
È evocato sia per contestare la nullità del recesso sia per escludere che il trasferimento di funzioni o risorse giustifichi la cessazione del rapporto; la Corte rinvia al giudice di merito anche alla luce di tale disciplina.
art. 18 l. 300/1970
nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012
La Corte d'appello aveva applicato la tutela reintegratoria; la Cassazione non decide nel merito su questo profilo perché il motivo è assorbito e la questione resta da riesaminare in sede di rinvio.
art. 36, comma 5, d.l. 98/2011
convertito con modificazioni dalla l. 111/2011
La Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al transito nei ruoli del Ministero; la Cassazione dispone il rinvio per il riesame della questione alla luce dell'intero quadro normativo e della giurisprudenza richiamata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Regola il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati.
art. 11 disp. prel. c.c.
È richiamato nel confronto tra tesi sulla retroattività e disciplina applicabile ai contratti già scaduti.
Massime di principio
- In tema di somministrazione di lavoro a termine, la decadenza prevista dall'art. 32 l. 183/2010 si applica anche ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, perché la norma disciplina i poteri di impugnazione e non modifica il fatto generatore del diritto.
- Quando una sequenza di contratti a termine o in somministrazione si sussegue senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine decadenziale, l'impugnazione dell'ultimo contratto non si estende automaticamente ai contratti precedenti: ciascun contratto resta soggetto alla propria autonoma impugnazione.
- L'abusiva reiterazione di rapporti a termine può essere valorizzata dal giudice solo come antecedente fattuale da accertare incidenter tantum, ma non impedisce il maturare della decadenza rispetto ai singoli contratti non tempestivamente impugnati.
- Se il motivo di ricorso che investe una questione preliminare o assorbente viene accolto, le ulteriori censure restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame coerente con il principio di diritto enunciato.
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