Cassazione Civile, Ordinanza n. 29620/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi divenuta San Marco Food S.r.l., ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 L. n. 724/1994 per l'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di maggior reddito e IVA detratta. L'Ufficio aveva avviato il controllo per lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito minimo presunto, invitando la società a fornire elementi giustificativi; la contribuente aveva spiegato il mancato superamento del test di operatività con l'improvvisa sospensione, nel maggio 2007, dell'attività della società affittuaria del principale cespite immobiliare impiegato per l'attività di ristorazione. L'Amministrazione non aveva ritenuto sufficienti tali elementi e aveva mantenuto l'accertamento, valorizzando anche la sovrapponibilità della compagine sociale tra locatrice e affittuaria e il canone ritenuto inferiore ai valori di mercato. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, illogica e perplessa, con violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, nonché dell'art. 30 L. 724/1994; 3) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, qualificando il primo come vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e ha assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. La decisione di merito censurata è stata ritenuta viziata perché la CTR aveva motivato l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio su una ragione non pertinente rispetto alla struttura dell'accertamento effettivamente adottato, confondendo il tema del mancato superamento del test di operatività ex art. 30 L. 724/1994 con quello della ricostruzione analitico-induttiva del reddito ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. La Corte ha ribadito che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Ufficio può procedere a rettifica induttiva sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, gravando sul contribuente l'onere di provare la correttezza della dichiarazione e la sussistenza di elementi oggettivi contrari.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti inattendibile; la ricostruzione del reddito può avvenire sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 30, comma 1, L. n. 724/1994
Rileva come disciplina delle società non operative e dei relativi indici presuntivi; nel caso concreto è stato richiamato solo come parametro utilizzato dall'Ufficio per valutare l'inattendibilità della dichiarazione, non come unica base dell'accertamento.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
Prevede la possibilità di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative mediante interpello; nel caso, la società non aveva presentato interpello per il periodo d'imposta considerato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiede una motivazione della sentenza tributaria; la censura di motivazione apparente è stata ricondotta dalla Corte al vizio di nullità di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Conferma la ripartizione dell'onere della prova: una volta contestata l'inattendibilità della dichiarazione mediante accertamento induttivo, incombe sul contribuente fornire la prova contraria.
Rileva quale base delle presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento induttivo, purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è stato riqualificato come deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente, senza inammissibilità per erronea etichetta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo è stato formulato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito dopo l'accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, l'Ufficio può fare leva su elementi di antieconomicità e su incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni concrete dell'attività, purché la ricostruzione sia sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando l'accertamento è fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, non è sufficiente motivare la pretesa richiamando soltanto il mancato superamento degli indici presuntivi della disciplina delle società non operative: occorre misurarsi con la reale base giuridica dell'atto e con la concreta ricostruzione del maggior reddito.
- In tema di società non operative, l'eventuale prova contraria del contribuente deve dimostrare la presenza di circostanze oggettive, imprevedibili ed estranee alla volontà sociale che abbiano impedito il raggiungimento del reddito minimo presunto.
- La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice fonda la decisione su una ragione non coerente con la natura dell'accertamento impugnato o non risponde in modo effettivo alle tesi decisive delle parti.
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se dalla sua articolazione è chiaramente desumibile il vizio effettivamente dedotto.
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