Cassazione Penale, Sentenza n. 572/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorini ha impugnato la conferma delle condanne emesse dal Tribunale di Frosinone (14/12/2022) per i reati di guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, Cod. Strada) e per la fattispecie prevista dall'art.73 D.Lgs. n.159/2011 (guida senza titolo abilitativo in presenza di misure di prevenzione). Il ricorrente ha dedotto: (1) rilevanza della sentenza Corte Cost. 116/2024 che avrebbe inciso sulla configurabilità dell'art.73 nel suo caso; (2) violazione del divieto di doppio giudizio (art.649 c.p.p.), sostenendo che per lo stesso fatto era già intervenuta sentenza irrevocabile; (3) erronea gestione della recidiva, contestando che la sentenza di merito avrebbe ignorato che la recidiva fosse stata contestata nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Motivazione: (1) il profilo di incostituzionalità relativo all'art.73 D.Lgs.159/2011 (Corte Cost. 116/2024) riguarda solo i casi in cui la patente sia stata sospesa o revocata per violazioni del Codice della Strada; nel caso di specie il ricorrente non aveva mai conseguito la patente, per cui la pronuncia costituzionale non è applicabile; (2) non sussiste identità del fatto tra il giudizio impugnato e la pregressa sentenza irrevocabile: i reati contestati nei due procedimenti (guida in stato di ebbrezza e art.73 vs furto di veicolo e omissione di soccorso) sono ontologicamente diversi e non coincidono negli elementi essenziali condotta-evento-nesso causale; (3) la recidiva, dopo la novella L. n.251/2005, si applica solo ai delitti e il primo giudice l'ha correttamente esclusa per le contravvenzioni accertate.
Norme richiamate
Rilevato come reato autonomo (guida in stato di ebbrezza) con elementi di condotta ed evento distinti rispetto ad altre fattispecie contestate; la Corte ha confermato che questa fattispecie non coincide con i reati oggetto del procedimento precedente.
art. 73 D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
La Corte Costituzionale, sentenza n.116/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
La declaratoria di incostituzionalità è stata ritenuta limitata ai casi in cui la mancanza del titolo derivi dalla sospensione o revoca per violazioni del Codice della Strada; non investe l'ipotesi in cui l'imputato non abbia mai conseguito la patente.
Corte Costituzionale, sentenza n.116/2024
"Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità 'per il modo di essere dell'autore' l'incriminazione, prevista dall'art.73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione."
La Corte costituzionale ha circoscritto l'illegittimità al caso della sospensione/revoca collegata a precedenti violazioni del codice della strada, escludendo dall'ambito i casi di mancato conseguimento o di diniego della patente per altra causa.
Dopo la L. n.251/2005 l'istituto della recidiva trova applicazione solo per i delitti; la Corte ha richiamato tale principio per escludere l'applicazione della recidiva alle contravvenzioni accertate.
art. 649 Codice di Procedura Penale
Richiama il principio del divieto di duplicazione del giudizio (ne bis in idem processuale): la Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale secondo cui la 'medesimezza del fatto' richiede coincidenza della configurazione storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona.
art. 606 Codice di Procedura Penale
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha articolato i motivi ai sensi di tale articolo (lett. b, c, e), ma la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.
art. 616 Codice di Procedura Penale
Prevede l'onere a carico del ricorrente per il versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per sua colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità occorre verificare con attenzione se i fatti concreti rientrino nella porzione di norma dichiarata illegittima: non è automatica l'estensione dell'effetto a tutti i casi in cui compare la stessa norma.
- Il divieto di doppio giudizio (art.649 c.p.p.) richiede identità storico-naturalistica del fatto: la coincidenza deve riguardare condotta, evento e nesso causale e le circostanze di tempo, luogo e persona; differenze ontologiche tra reati (es. reato di mera condotta vs reato di evento) possono escludere la 'medesimezza'.
- La recidiva, dopo la riforma del 2005, si applica solo ai delitti: per le contravvenzioni va verificato se l'istituto sia effettivamente applicabile o debba essere escluso.
- Nelle impugnazioni per cassazione è essenziale che i motivi siano ancorati a vizi di diritto o di motivazione; argomentazioni fondate su analogie normative senza coincidenza fattuale spesso risultano inammissibili o infondate.
- Verificare sempre la formulazione del capo di imputazione e la decisione di primo grado sul punto della recidiva: l'eventuale discordanza può essere risolta in sede di merito ma non necessariamente dà luogo all'annullamento se la normativa non consente l'applicazione dell'istituto.
- Il ricorso infondato o inammissibile può comportare il pagamento delle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende), soprattutto se emerge colpa nella determinazione della controversia.
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