Cassazione Civile, Ordinanza n. 32858/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dal professionista l'iscrizione alla Gestione separata e il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2008 nell'esercizio dell'attività libero-professionale di architetto, pur in presenza di un concomitante lavoro dipendente. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo prescritto il credito: la corte territoriale aveva individuato il dies a quo del termine quinquennale nella scadenza ordinaria del pagamento dei contributi per i redditi 2008 (16 giugno 2009) e aveva ritenuto tardiva la diffida/nota dell'ente del 17 giugno 2014, arrivata il 1 luglio 2014. Aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso idoneo a impedire o sospendere la prescrizione. L'ente ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa sulla Gestione separata e sui termini di versamento, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che, comunque, la dichiarazione senza quadro RR dovesse avere efficacia sospensiva o impeditiva della decorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. Ha ribadito che i contributi dovuti alla Gestione separata si prescrivono dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo. Ha inoltre ricordato che i termini di versamento possono essere differiti da fonti regolamentari attuative, come il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, che per i contributi 2008 aveva spostato il termine al 6 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce la base normativa dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i soggetti ivi ricompresi.
art. 10 d.lgs. n. 241 del 1997
Richiamato insieme alle altre norme sui versamenti contributivi e fiscali, quale parte del sistema di adempimento e riscossione.
art. 13 d.lgs. n. 241 del 1997
Richiamato nel quadro della disciplina dei versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi.
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 D.P.R. n. 435 del 2001
Richiamato come fonte che disciplina i termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi, rilevanti per la decorrenza della prescrizione.
art. 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato in quanto disciplina della dichiarazione dei redditi, che però la Corte qualifica come mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
art. 36-bis D.P.R. 600 del 1973
Richiamato nell'ambito del sistema dei controlli e della liquidazione delle imposte e dei dati dichiarativi.
art. 36-ter D.P.R. 600 del 1973
Richiamato nel complesso delle disposizioni fiscali invocate sul tema della dichiarazione e dei controlli.
art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935
È richiamato a supporto del principio per cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Ha natura regolamentare/attuativa e ha differito al 6 luglio 2009, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi relativi al 2008.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
È la delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. richiamato.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e, di regola, non costituisce il presupposto del credito contributivo né incide sul dies a quo della prescrizione.
- I termini di versamento contributivo possono essere differiti anche da atti regolamentari attuativi aventi natura normativa; il differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
- La questione dell'individuazione del termine iniziale o finale della prescrizione è quaestio iuris e il giudice può determinarla sulla base dei dati già emergenti dalla sentenza impugnata, anche se non specificamente allegati in modo puntuale dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →