Cassazione Penale, Sentenza n. 34821/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna l'ordinanza di sequestro preventivo "impeditivo" di crediti d'imposta (parte del cosiddetto "superbonus 110%"), articolando due motivi: (1) violazione del diritto di difesa per aver ritenuto il Tribunale la inammissibilità della costituzione in appello della società perché il difensore era stato nominato dal legale rappresentante Aniello Gioiella, soggetto indagato per reati diversi rispetto a quelli che costituivano il presupposto del sequestro, con applicazione errata dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001; (2) illegittimità del sequestro rispetto a crediti d'imposta acquistati da cessionario di buona fede per l'insussistenza del reato di cui all'art. 640-bis c.p., per l'assenza del danno patrimoniale concreto allo Stato e per la mancanza del periculum in mora, nonché violazione delle disposizioni sul superbonus e delle garanzie CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il Tribunale di Salerno aveva erroneamente escluso la legittimità della costituzione in appello della società ritenendo ingiustificata l'incompatibilità del legale rappresentante ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001. La motivazione della Corte è che l'incompatibilità prevista dall'art. 39 opera solo quando l'iniziativa cautelare riguarda l'illecito amministrativo dell'ente derivante da un reato presupposto per il quale il legale rappresentante è indagato o imputato; nel caso di specie il sequestro riguardava crediti riferibili a fatti contestati a terzi (capo A) e non all'ente né al suo legale rappresentante. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (la Corte non ha deciso nel merito le questioni sostanziali relative all'applicabilità dell'art. 640-bis o al periculum in mora).
Norme richiamate
Norma citata in relazione al grado di impugnazione originario (appello del PM); richiamata come quadro procedurale per il provvedimento cautelare.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo che consente il sequestro preventivo; la Corte non ha valutato nel merito la sussistenza dei requisiti di applicazione ma ha rimandato la valutazione al Tribunale dopo l'annullamento per vizio procedurale.
Applicazione interpretata restrittivamente: l'incompatibilità del legale rappresentante a nominare il difensore dell'ente sussiste solo quando la partecipazione dell'ente riguarda l'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto per il quale lo stesso legale rappresentante è indagato/imputato. Nel caso in esame tale condizione non ricorreva, essendo il sequestro riferito a fatti diversi e a soggetti terzi.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Richiamato come norma penale relativa alle condotte contestate ad altri soggetti (autori delle condotte che hanno generato i crediti d'imposta) e per delineare la differenza tra i reati presupposto che coinvolgono terzi e le posizioni dell'ente ricorrente.
art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, lett. c), d.lgs. n. 231/2001
Norma dell'illecito amministrativo contestato all'ente in altro capo dell'imputazione provvisoria; la Corte sottolinea che il sequestro non era collegato a tale illecito, quindi non operava la causa di incompatibilità prevista dall'art. 39.
Norma sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la ricorrente ne contestava l'applicazione ai fatti e la Corte non ha deciso nel merito, rimandando la valutazione al giudice di rinvio.
art. 119 e 121 decreto-legge 19/05/2020 n. 34 (conv. L. 77/2020)
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di disciplina del superbonus; la Corte non si è pronunciata sostanzialmente su queste questioni e ha lasciato la verifica al giudice di merito.
art. 7 CEDU e art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Diritti invocati dalla ricorrente in ordine alle garanzie processuali e alla protezione della proprietà; la Corte non ha risolto le questioni CEDU nel merito, ritenendo decisivo il vizio procedurale relativo all'inammissibilità della costituzione.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma applicata per rinviare la causa al Tribunale di Salerno dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione utilizzato nel ricorso per censurare violazioni di norme processuali e del diritto di difesa; la Corte ha accolto la censura riferita alla violazione dell'art. 39 d.lgs. 231/2001.
Massime di principio
- L'incompatibilità prevista dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 opera solo se l'azione cautelare o il procedimento riguarda l'illecito amministrativo dell'ente derivante dal reato per il quale il legale rappresentante è indagato o imputato; se l'ente è terzo rispetto al reato presupposto, il legale rappresentante può validamente nominare il difensore.
- La legittimità della costituzione in giudizio dell'ente non può essere automatica¬mente esclusa con riferimento alla sola iscrizione a carico del legale rappresentante in posizioni investigative diverse e non pertinenti rispetto al procedimento cautelare che riguarda l'ente.
- Errori procedurali sulla ammissibilità della costituzione della parte (es. esclusione per presunta incompatibilità) sono idonei a determinare l'annullamento del provvedimento cautelare e il rinvio per un nuovo esame del merito.
- Quando il bene sottoposto a sequestro è stato acquisito da terzi (cessionari) in buona fede, il giudice dovrà valutare specificamente la presenza del periculum in mora e la pertinenzialità dei beni rispetto al reato, non potendo limitarsi a ragioni generiche riconducibili agli autori del reato originario.
- La Corte di Cassazione può limitarsi a decidere su vizi procedurali fondamentali e rinviare al giudice di merito le questioni tecnico‑giuridiche complesse (es. applicabilità dell'art. 640‑bis, valutazione del danno patrimoniale, buona fede del cessionario).
- In casi analoghi è consigliabile, per i cessionari di crediti fiscali, documentare e provare la buona fede e l'effettiva capacità a garantire i crediti per difendersi efficacemente da misure cautelari.
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