Cassazione Penale, Sentenza n. 34813/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per opere abusive realizzate in una villetta di Asti in assenza del permesso a costruire, contestando: 1) difetto di correlazione tra accusa e condanna e violazione del diritto di difesa per mancata indicazione del cambio di destinazione d'uso nel capo d'imputazione; 2) applicazione di una sanatoria (art. 36-bis d.P.R. 380/2001) ritenuta estintiva del reato; 3) vizio di motivazione rispetto agli artt. 71, 93, 95 d.P.R. 380/2001 e richiesta di proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la condanna pronunciata in primo e secondo grado per violazione degli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, comma 1, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001. Motivazioni principali: il capo d'imputazione era sufficientemente dettagliato e integrato dagli atti di sopralluogo nel fascicolo (diritto di difesa rispettato); la sanatoria prevista dall'art. 36-bis non estingueva il reato perché le opere realizzate determinavano aumento di unità immobiliari, aumento di volumetria, modifica dei prospetti e mutamento di destinazione d'uso, e il permesso in sanatoria riguardava opere diverse; per le ipotesi ex art. 44 lett. b) si applica la regola della doppia conformità, non riscontrata; infine la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è esclusa per la gravità, la pluralità e l'abitualità delle condotte e per il mancato rispetto delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con ulteriore contribuzione stabilita dalla Corte.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)
La norma viene applicata per configurare il reato edilizio per interventi che comportano trasformazioni rilevanti dell'immobile; la Corte ha ritenuto che le opere contestate rientrassero in questa fattispecie, escludendo la sanabilità automatica con l'art. 36-bis nelle ipotesi più gravi
d.P.R. n. 380/2001, art. 71, comma 1
Norma richiamata per la responsabilità penale in materia edilizia; la Corte ha confermato l'accertamento della responsabilità in relazione alle opere abusive descritte
Richiamato come parte del corpus di norme sanzionate in caso di lavori abusivi; la condotta è stata ritenuta violativa delle prescrizioni edilizie
Norma integrativa del quadro sanzionatorio edilizio; utilizzata per la qualificazione complessiva delle violazioni contestate
d.P.R. n. 380/2001, art. 36-bis
La Corte ha interpretato l'art. 36-bis, anche alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Salva Casa, in senso limitativo: la sanatoria novella regolarizza solo difformità parziali compatibili con i requisiti attuali; non opera per le fattispecie ricomprese nell'art. 44 lett. b) se manca la doppia conformità o se le opere erano diverse da quelle descritte nella domanda di sanatoria
d.P.R. n. 380/2001, art. 36 e art. 45
Riferite in relazione al principio per cui la doppia conformità è esclusa, tra l'altro, nelle costruzioni realizzate in assenza dell'autorizzazione sismica; contribuiscono a delimitare i casi non sanabili
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che la valutazione richieda un giudizio complessivo e che la gravità, la pluralità delle contravvenzioni e il mancato rispetto delle norme sismiche costituiscano elementi decisivi a escludere la tenuità
codice penale, art. 133, primo comma
Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo) e per la legittimità della motivazione limitata ai soli elementi rilevanti
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'imposizione alle parti ricorrenti dell'onere del pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità
Riferimento normativo per la disciplina della sanatoria (art. 36-bis novellato); la Corte ha precisato che la riforma ha limitato l'ambito di applicazione delle sanatorie alle difformità parziali e non alle trasformazioni rilevanti ricomprese in art. 44 lett. b)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere che i ricorsi siano stati presentati in mala fede o con colpa nel determinare l'inammissibilità; ha influito sulla determinazione dell'onere pecuniario aggiuntivo
Massime di principio
- Il capo d'imputazione può considerarsi completo anche se particolari dettagli (es. cambio di destinazione d'uso) risultano soprattutto dagli atti allegati al fascicolo (verbali di sopralluogo, perizie): l'adeguata conoscenza dell'addebito tramite il fascicolo assicura il diritto di difesa
- La sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha un ambito applicativo limitato: regolarizza difformità parziali rispettando i requisiti urbanistici e tecnici vigenti; non estingue reati quando le opere realizzate determinano aumenti di unità, volumetria o modifiche sostanziali non corrispondenti alla domanda di sanatoria
- Per le ipotesi di cui all'art. 44 lett. b) (trasformazioni rilevanti), la regolarizzazione richiede la cosiddetta doppia conformità (al momento della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria); la sua assenza esclude la sanatoria
- La valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è complessa ma può basarsi su un elemento decisivo (es. gravità dell'intervento, abitualità della condotta, rischio strutturale o sismico); la presenza di tali elementi esclude la non punibilità
- L'omissione di alcuni dettagli nel capo di imputazione può essere compensata dalla conoscenza degli atti di indagine nel fascicolo; pertanto la validità della citazione a giudizio va valutata anche in relazione all'intero materiale processuale disponibile all'imputato
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi, la Corte può addebitare ai ricorrenti le spese processuali e richiedere il versamento di somme integrative, salvo che non emerga colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
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