Cassazione Penale, Sentenza n. 34811/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per i reati di concorso in violazione degli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: il ricorrente deduceva la prescrizione maturata al 15/10/2023; contestava il travisamento dei fatti sostenendo di essere giunto sul posto solo per lasciare del materiale e che solo una limitata quantità era a lui riconducibile; sosteneva che la condotta fosse occasionale (un unico episodio) e contestava il concorso con altri; infine contestava la determinazione della pena per mancato accertamento della natura pericolosa dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Sul punto della prescrizione ha ritenuto infondato il motivo perché il fatto è del 15/10/2018 e la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 20989/2024) è stata richiamata per chiarire l'ambito di applicazione. Sugli altri motivi la Corte ha richiamato la valutazione di merito: gli accertamenti dibattimentali hanno documentato un'attività organizzata di raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti (inclusi 75,6 kg di rame), l'assenza di autorizzazioni e formulari, e l'impossibilità da parte dell'imputato di giustificare la provenienza del materiale; l'ARPA aveva classificato i rifiuti come pericolosi e non pericolosi. Trattandosi di questioni essenzialmente fattuali e generiche, la Cassazione ha confermato la legittimità della motivazione di merito e la condanna impugnata.
Norme richiamate
Ricorso per concorso di persone nel reato; art. 110 richiamato per la responsabilità in concorso.
art. 256, comma 1, lett. a) e b)
Sanziona la raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti senza autorizzazione o iscrizione all'albo; applicata alla condotta di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Prevede la sospensione del corso della prescrizione nella misura determinata dalla legge 103/2017; applicata per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina (3/8/2017-31/12/2019).
legge 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma Orlando)
introduzione della disciplina sulla sospensione della prescrizione
Ha introdotto la sospensione temporanea del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo indicato, rilevante per il calcolo dei termini nel caso concreto.
Sezioni Unite Corte di Cassazione
sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01
Chiarimento applicativo: la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 e non è stata abrogata con effetto retroattivo dalle successive leggi citate; per reati dall'1/1/2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021.
Citata come norma che non ha abrogato con efficacia retroattiva la sospensione introdotta dalla legge 103/2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Citata come ulteriore norma che non ha effetto retroattivo sull'applicazione della sospensione della prescrizione per i reati nel periodo 2017-2019.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto della sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. introdotto con legge 103/2017 per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; per reati successivi al 1/1/2020 si applicano regole diverse introdotte dalla legge 134/2021.
- Le doglianze di natura essenzialmente fattuale o generica (travisi del fatto, qualificazione dell'attività come occasionale, concorso) sono difficilmente rimettili in discussione in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e basata su prove documentali e testimoniali.
- La presenza di elementi indicativi di organizzazione (più persone coinvolte, raccolta sistematica, mezzi per il carico/trasporto, quantitativi rilevanti) esclude l'eccezione di occasionalità e giustifica la qualificazione come attività illecita continuata o ripetuta.
- L'assenza di autorizzazioni, iscrizioni all'albo dei gestori ambientali e dei formulari di carico e scarico, unitamente all'impossibilità di provare la legittima provenienza dei materiali, costituisce prova rilevante ai fini della responsabilità per illecita gestione di rifiuti.
- Per contestare con successo una condanna, il ricorrente deve fornire elementi specifici e criticare puntualmente la valutazione delle prove di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- Se è rilevante per la determinazione della pena la pericolosità del rifiuto, è comunque sufficiente che organi tecnici (es. ARPA) abbiano formulato una classificazione che evidenzi la presenza di rifiuti pericolosi; l'assenza di un accertamento tecnico non può essere prospettata senza indicare in quale modo la prova tecnica manchi o sia contraddittoria.
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