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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34817/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Antuono era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di insolvenza fraudolenta (per avere contratto l'obbligazione di pagare €900, prezzo di biglietti "Gratta e Vinci" col proposito di non adempierla). Avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello di Trieste il ricorrente ha impugnato con cinque motivi, tra cui l'erronea applicazione dell'art. 641 c.p. (sulla natura dell'atto materiale), la mancanza del dolo specifico (proposito di non adempiere), la necessità di applicare l'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità), e il vizio motivazionale riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il reato attribuito a D'Antuono è estinto per avere l'imputato adempiuto integralmente l'obbligazione: è stata prodotta la ricevuta del bonifico istantaneo di €900,00 effettuato il 06/10/2025 in favore della persona offesa Michela Murenu. Richiamando il secondo comma dell'art. 641 c.p. e la consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'integrale adempimento dell'obbligazione estingue il reato se disposto e ricevuto prima della condanna definitiva (può avvenire anche dopo le decisioni di primo o secondo grado, fino alla decisione sul ricorso per cassazione). Avendo accertato l'integrale pagamento, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per adempimento dell'obbligazione.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Il secondo comma dispone che l'adempimento dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'integrale e effettivo adempimento dell'obbligazione, ricevuto prima della condanna definitiva, estingue il reato di insolvenza fraudolenta. Tale adempimento può aversi anche dopo sentenze di primo o secondo grado e fino alla decisione sul ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata nelle censure del ricorrente con riferimento all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte però ha deciso sull'estinzione del reato per adempimento e non ha sviluppato una valutazione definitiva sulla applicabilità della tenuità nel merito del fatto.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione comparativa: il risarcimento del danno può integrare attenuante (art. 62, n. 6) ma, secondo la giurisprudenza citata, il risarcimento rileva se intervenuto "prima del giudizio", diversamente dall'adempimento che estingue il reato se avvenuto prima della condanna definitiva.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i presupposti e i motivi di ricorso per cassazione; nella sentenza sono elencati i motivi con le lettere del comma 1 richiamate dal ricorrente (lett. b) ed e)).

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Richiamati nelle doglianze del ricorrente in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena; la corte di legittimità ha però pronunciato l'annullamento per estinzione del reato, rendendo superflua una valutazione sulle condizioni per la sospensione.

Massime di principio

  • L'adempimento integrale ed effettivo di un'obbligazione derivante da fatto penalmente rilevante estingue il reato di insolvenza fraudolenta se il pagamento è disposto e ricevuto prima della condanna definitiva; può avvenire anche dopo le sentenze di primo o secondo grado fino alla decisione sulla cassazione.
  • La prova dell'adempimento deve essere documentata (es. ricevuta di bonifico, quietanza) e deve dimostrare l'integrale pagamento alla persona offesa per poter far operare l'estinzione del reato ex art. 641 c.p.
  • Il risarcimento del danno e l'adempimento dell'obbligazione hanno effetti differenti: il risarcimento può concorrere a un'attenuante se intervenuto prima del giudizio, mentre l'adempimento estingue il reato se avvenuto prima della condanna definitiva.
  • Le eccezioni procedurali e le contestazioni sul dolo specifico o sulla tenuità del fatto restano rilevanti, ma perdono efficacia pratico-processuale se il reato viene estinto per adempimento; in tal caso la sentenza va annullata senza rinvio.
  • In situazioni analoghe, è opportuno produrre tempestivamente documentazione probatoria dell'adempimento e segnalare l'eventuale estinzione del reato in ogni grado di giudizio fino alla definizione del ricorso per cassazione.

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