Cassazione Penale, Sentenza n. 34814/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile "Villa Maura" a Positano. Le censure riguardano: omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale alla società come terza interessata (violazione di norme processuali); assenza del requisito del fumus commissi delicti in relazione ai reati contestati (abuso edilizio e reato paesaggistico) con conseguente vizio di motivazione; specifiche violazioni di legge e vizi di motivazione attinenti al reato paesaggistico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., per effetto della rinuncia intervenuta da parte del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. La Corte ha quindi escluso l'esame nel merito e ha precisato che alla declaratoria d'inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle spese né il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. La rinuncia era stata determinata dal fatto che, dopo il deposito del ricorso, il P.M. aveva disposto il dissequestro provvisorio per consentire lavori e successivamente il dissequestro definitivo di parte rilevante dell'immobile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)
art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata in relazione agli illeciti edilizi che possono costituire oggetto di misure cautelari; nella sentenza non è stato invece deciso il merito sull'applicabilità al caso concreto a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
art. 181 D.lgs. n. 42/2004
Norma richiamata in relazione ai profili di reato paesaggistico; la Corte non ha valutato la fondatezza delle censure relative all'applicazione della norma, essendo il ricorso rinunciato.
Codice penale, art. 518-duodecies
Norma penale richiamata tra i reati contestati; il provvedimento impugnato si riferiva a contestazioni penali, ma la Corte non si è pronunciata sul fumus rispetto a questa fattispecie.
Codice penale, art. 518-sexiesdecies
art. 518-sexiesdecies c.p.
Ulteriore norma penale citata tra i reati contestati; non è stata valutata nel merito per effetto della rinuncia.
Codice penale, art. 483
Norma relativa a falsità o reati collegati menzionata tra le contestazioni; la Corte non ha esaminato la relativa sussistenza fattuale o giuridica.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per rinuncia intervenuta prima dell'udienza di discussione. La Corte l'ha applicata dichiarando inammissibile il ricorso perché il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato prima dell'udienza; inoltre si è specificato che la declaratoria d'inammissibilità non comporta la condanna alle spese o il versamento alla Cassa delle Ammende nel caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso operata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.; in tali casi il giudice non entra nel merito delle censure.
- Quando il P.M. dispone il dissequestro (provvisorio o definitivo) di parte o dell'intero bene dopo la proposizione del ricorso, la situazione fattuale può rendere la impugnazione priva di interesse e indurre il ricorrente a rinunciare, con conseguente possibile inammissibilità procedurale.
- Le doglianze procedurali (es. mancata notifica dell'udienza a terzi interessati) e le censure sul fumus del reato sono valutate dal giudice del riesame; tuttavia, se il ricorso viene rinunciato, tali questioni rimangono senza esame definitivo e non generano un precedente sul merito.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia, se correttamente effettuata prima dell'udienza da parte di un difensore con procura speciale, esclude di norma l'imposizione delle spese processuali e di contributi alla Cassa delle Ammende, salvo diverso disposto motivato.
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