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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34816/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria pluriaggravata. Motivo 1: censurava la qualificazione della sua condotta come rapina impropria consumata, sostenendo di essere intervenuto solo dopo che la coimputata Florencia Coraggio aveva già sottratto quattro bottiglie di liquore e che il suo intervento si sarebbe limitato al tentativo di usare violenza contro la guardia giurata, non avendo provato un concorso morale nell'apprensione della res. Motivo 2: contestava la mancata motivazione circa l'attribuzione a lui della circostanza aggravante dell'uso di un'arma (il collo rotto di una bottiglia), lamentando che l'uso dell'oggetto sarebbe stato estemporaneo e ad opera della sola Coraggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria depositata oltre termine. Sul merito: ha respinto come manifestamente infondato il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivatamente dedotto il concorso morale del Tayahi (spinta al guardiano per liberare la Coraggio) e che la rapina impropria fosse consumata poiché la sottrazione era già avvenuta e la successiva violenza serviva ad assicurare il possesso. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa motivazione della Corte d'appello circa l'aggravante dell'uso di arma; ha annullato la sentenza limitatamente a tale aggravante e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sulla specifica questione dinanzi a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; lett. b) (censura di motivazione) è stata valutata e rigettata; lett. e) (mancanza motivazione) ha trovato accoglimento per l'omessa valutazione dell'aggravante da parte della Corte d'appello

  • art. 56 cod. pen.

    Rinvio all'istituto del concorso di persone e della partecipazione morale, richiamato nel ragionamento sulla imputazione della condotta del ricorrente

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha accertato la consumazione della rapina impropria anche quando la violenza segue la sottrazione per assicurare il possesso

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta al ricorrente; rilevante nella determinazione della pena e nella valutazione dell'effetto di altre circostanze aggravanti dopo la pronuncia della Corte costituzionale

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la sentenza di merito aveva riconosciuto recidiva reiterata specifica infra-quinquennale, elemento valutato insieme alle altre circostanze

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di presentazione di memorie e motivi nuovi (quindici giorni antecedenti l'udienza); la memoria depositata dall'avv. Taiti è stata esclusa per tardività

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della imputazione delle circostanze ai concorrenti; la Corte precisa che l'art. 118 non modifica il criterio generale di imputazione previsto dall'art. 59, secondo comma

  • art. 59 cod. pen.

    Principio generale di imputazione delle circostanze: esse si imputano quando sono conosciute o ignorate per colpa; applicato anche alle circostanze di natura oggettiva ai fini dell'attribuzione agli altri concorrenti

  • art. 628, co. 3, n. 1 c.p.

    Aggravante relativa all'uso di armi; la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questa aggravante per mancanza di motivazione specifica circa la sua imputazione al ricorrente

  • Sentenza Corte costituzionale n. 141/2023

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) sulla recidiva (art. 69, comma 4); circostanza che rende rilevante l'esatta valutazione delle aggravanti/attenuanti nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • La rapina impropria si considera consumata anche se la violenza o la minaccia intervengono dopo la sottrazione, quando quella violenza è finalizzata ad assicurare il possesso del bene o la fuga: non è necessario che l'impossessamento sia conseguente immediatamente alla violenza
  • La responsabilità per concorso di persone può essere riconosciuta anche come 'concorso morale' se vi sono atti di aiuto o cooperazione (es. liberare il complice dal controllo), e tali valutazioni devono essere adeguatamente motivate
  • Le circostanze aggravanti di natura oggettiva (es. uso di arma impropria) devono essere specificamente motivate in relazione a ciascun concorrente: l'omessa motivazione comporta annullamento limitato e rinvio
  • Per l'imputazione delle aggravanti ai concorrenti si applica il criterio dell'art. 59, comma 2 (conoscenza o ignoranza per colpa), salvo che la fattispecie non rientri nelle specifiche ipotesi previste dall'art. 118; va valutata la prevedibilità e la disponibilità dell'arma/improprio strumento sul luogo del fatto
  • Le memorie e motivi nuovi depositati oltre il termine di 15 giorni antecedenti l'udienza (art. 611 c.p.p.) possono essere esclusi dalla Corte e non presi in considerazione

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