Cassazione Penale, Sentenza n. 34812/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per tre motivi principali: 1) prescrizione dei reati poichè il sequestro era stato eseguito il 27/28/29 settembre 2017 e quindi i termini di prescrizione sarebbero maturati prima della decisione di appello; 2) errata qualificazione delle opere realizzate (ventotto pilastri in c.a. su solaio preesistente) che, secondo i ricorrenti, costituivano una pertinenza esente da permesso a costruire; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con riferimento all'assenza di precedenti e al riconoscimento delle generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili e ha confermato la responsabilità degli imputati così come accertata in grado di appello. In particolare: a) il motivo sulla prescrizione è stato respinto perché i lavori erano proseguiti dopo il sequestro (verbali del 28/29/9/2017) e i reati hanno natura permanente o di consumazione prolungata; la prescrizione non è quindi maturata (termine computato fino al 2026 tenendo conto della sospensione/ interruzione prevista dall'art. 159 c.p. nella versione applicabile); b) il motivo sulla pertinenza è stato considerato generico e insufficiente: i giudici di merito hanno ritenuto l'opera non di "ridotte dimensioni" e non hanno trovato provate le condizioni per qualificare i pilastri come pertinenza; c) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata implicitamente respinta alla luce della gravità dell'opera abusiva (rilevanti dimensioni, violazioni urbanistiche e antisismiche, e per La Gamba anche violazione di sigilli). Sono state altresì confermate le statuizioni sulle spese processuali a carico dei ricorrenti e disposta una somma da versare (provvedimento interrotto nel testo ma volto al rimborso spese).
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), artt. 31 e 44
Gli artt. 31 e 44 sono stati richiamati per configurare l'abusività delle opere realizzate senza autorizzazione; la permanenza del reato urbanistico si estende fino all'ultimazione dell'opera o alla desistenza definitiva, da provare con elementi oggettivi
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72
Gli articoli sono stati invocati per reati connessi all'esecuzione di lavori senza progetto esecutivo e senza direzione tecnica: tali fattispecie sono state considerate di natura permanente, con decorrenza della prescrizione dal completamento dell'opera o dalla definitiva sospensione
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95
Le norme relative alla denuncia di inizio lavori e autorizzazioni sono state qualificate come fattispecie a consumazione prolungata (natura di reato permanente), la cui consumazione perdura fintanto che l'offesa alla pubblica incolumità si protrae
Codice penale, art. 349
L'art. 349 (violazione di sigilli) è stato contestato esclusivamente a carico di La Gamba; la corte ha accertato la commissione del reato nelle date del 28 e 29/9/2017 e ha ritenuto che la violazione abbia impedito la maturazione della prescrizione
Codice penale, art. 159
La Corte ha applicato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 (nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017), ritenendo applicabile la sospensione ai reati commessi nel periodo di vigenza della disposizione e computando tale sospensione ai fini del termine estintivo
Codice penale, art. 131-bis
La disposizione sulla particolare tenuità del fatto è stata valutata e implicitamente esclusa: la gravità e le dimensioni delle opere abusive (nonchè la violazione dei sigilli) hanno costituito elemento decisivo per negare la non punibilità
Codice penale, art. 133
Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità (art. 131-bis): la Corte ricorda che l'accertamento richiede valutazione complessiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo
Codice di procedura penale, art. 616
La norma è stata applicata per onere delle spese nei confronti dei ricorrenti, essendo il ricorso dichiarato inammissibile
Sezioni Unite, sentenza n. 20989/2024 (Polichetti)
La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite per chiarire l'ambito di applicazione temporale della disciplina della sospensione del corso della prescrizione (art. 159), precisando quali reati rientrino nella normativa di sospensione
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle somme da versare e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La prescrizione per reati edilizi di natura permanente o a consumazione protratta non matura se i lavori proseguono dopo il sequestro: la decorrenza del termine si sospende fino alla definitiva cessazione o ultimazione dell'opera comprovata da elementi oggettivi
- Per qualificare un'opera come "pertinenza" e dunque esente da permesso a costruire è necessario fornire elementi specifici e comparativi (dimensioni ridotte rispetto all'opera principale, incidenza volumetrica inferiore al limite giurisprudenziale e carattere accessorio); deduzioni generiche sono insufficienti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e motivata; la gravità dell'offesa e le dimensioni dell'abuso possono da sole giustificare l'esclusione della tenuità
- Il silenzio dell'organo di merito su un motivo d'appello può configurare un rigetto implicito se la motivazione complessiva ricostruisce i fatti in modo da escludere la tesi difensiva, purché risulti chiaro l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione
- Le regole temporali introdotte da riforme processuali (es. art. 159 c.p.) vanno applicate secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite rispetto al periodo temporale di commissione del reato; è quindi essenziale verificare la data dei fatti per determinare la disciplina applicabile
- Chi impugna senza allegare prove o elementi specifici in grado di scalfire le risultanze di merito rischia l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e l'addebito delle spese processuali
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