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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30458/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un soggetto destinatario di due avvisi di addebito contributivi ha agito davanti al tribunale del lavoro sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo, di non avere ricevuto la notifica degli atti e di eccepire la prescrizione dei crediti previdenziali. Il tribunale ha ritenuto validamente notificati gli avvisi e ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo. In appello il contribuente ha censurato la decisione, insistendo sull’erroneità della notifica; la corte d’appello ha invece accolto il gravame e dichiarato la nullità degli avvisi per prescrizione dei crediti. L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021, sostenendo che la decisione di merito avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e che il giudizio sarebbe stato erroneamente deciso senza considerare tale norma, richiamando anche l’art. 276 c.p.c. e l’art. 360, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la norma sopravvenuta che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo non può essere utilizzata per superare il giudicato interno formatosi sul punto, quando l’eccezione di inammissibilità sia stata proposta in primo grado e il giudice l’abbia espressamente disattesa, ma la parte interessata non l’abbia riproposta in appello in modo rituale e subordinato o con appello incidentale. Nel caso concreto, l’ente previdenziale aveva contestato l’ammissibilità già in primo grado, ma in appello si era limitato a chiedere la conferma della sentenza senza devolvere espressamente la questione; perciò si è formato giudicato interno che impedisce di rilevare in cassazione l’inammissibilità dell’azione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    introdotto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    prevede l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo, ma tale disciplina sopravvenuta non può incidere sul giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell’interesse ad agire

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    norma introduttiva della disciplina sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme al criterio della ragione più liquida, ma il ricorso è stato comunque respinto per la formazione del giudicato interno

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sopravvenuta previsione di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo opera nei giudizi pendenti solo nei limiti in cui non sia già intervenuto giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse ad agire o sull’ammissibilità della domanda.
  • Quando una questione di ammissibilità sia stata espressamente decisa dal giudice di primo grado in senso sfavorevole alla parte interessata, tale parte deve riproporla in appello in modo rituale, anche in via incidentale o comunque subordinata; in difetto, sulla questione si forma giudicato interno.
  • Una parte non può invocare in cassazione l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse se ha omesso di devolvere la relativa questione al giudice di appello, lasciando intatta la statuizione di primo grado.
  • L’inammissibilità della tutela avverso l’estratto di ruolo non può essere utilizzata per rimuovere effetti ormai irrevocabili derivanti da una decisione di merito non impugnata sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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