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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30361/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (familiare)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 in favore di una persona assistita dal genitore ricorrente. Dopo un primo esito peritale negativo, è stata proposta opposizione; all'esito di un nuovo esame medico il Tribunale ha accolto la domanda, ma ha compensato le spese di lite, ponendo a carico dell'ente previdenziale solo le spese dell'ATP e della CTU. Il ricorso per cassazione censurava tale regolazione delle spese, denunciando la violazione degli artt. 91, 92 e 445-bis c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe indebitamente separato la fase di ATP da quella di opposizione, ritenendo parzialmente soccombente la parte poi risultata integralmente vittoriosa sull'accertamento sanitario richiesto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura sulle spese. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione avverso le risultanze dell'ATP ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza deve essere valutata con riferimento all'intero svolgimento processuale, comprensivo sia della fase di istruzione preventiva sia di quella contenziosa. Poiché la domanda originaria era stata integralmente accolta all'esito dell'opposizione, non poteva configurarsi una reciproca soccombenza né una totale autonomia tra le due fasi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992

    Norma richiamata solo quale parametro sostanziale del requisito sanitario da accertare in sede di ATP.

  • art. 445-bis c.p.c.

    Il procedimento di ATP ex art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa e struttura unitaria; nel giudizio di opposizione le spese vanno regolate considerando l'intero processo, non distinguendo in modo autonomo tra fase preventiva e fase di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza riferito all'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei presupposti normativi; non può fondarsi sulla artificiosa separazione tra fasi del medesimo giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso le conclusioni dell'ATP ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza ai fini della liquidazione delle spese va apprezzata unitariamente, con riferimento all'intero iter processuale.
  • La fase di accertamento tecnico preventivo e quella di opposizione non sono autonomamente indipendenti ai fini della regolazione delle spese, poiché il procedimento ha oggetto identico e struttura unitaria.
  • Quando la domanda proposta in sede di ATP viene integralmente accolta all'esito dell'opposizione, non ricorre reciproca soccombenza e non è legittima la compensazione fondata sulla sola distinta valutazione delle due fasi.
  • L'accoglimento anche solo tardivo della domanda originaria esclude che la parte vittoriosa finale possa essere trattata come soccombente nella fase preventiva, se l'esito complessivo della lite le è favorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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