Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società impugnava la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame dell'INAIL, aveva confermato la debenza di premi assicurativi e sanzioni civili richiesti con un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo relativo al periodo 1.1.2015-31.3.2017. La controversia nasceva dalla contestazione della base di calcolo dei contributi/premi dovuti: la società sosteneva che, in presenza di sospensioni concordate della prestazione lavorativa e di varie assenze non retribuite, la contribuzione dovesse essere parametrata alla sola retribuzione effettivamente corrisposta e non al minimale contributivo previsto dal contratto collettivo. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989 e degli artt. 20 e 23 del CCNL Trasporti e Logistica, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la regola del minimale contributivo e non avesse riconosciuto rilevanza alle sospensioni concordate. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 421, 115 e 116 c.p.c., contestando sia l'uso dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sia l'apprezzamento delle prove riguardanti diverse categorie di assenze non retribuite (permessi richiesti dai lavoratori, assenze come permessi non retribuiti ex CCNL, assenze per ritiro patente, assenze ingiustificate oggetto di contestazione disciplinare).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'obbligo contributivo va commisurato al minimale contributivo previsto dall'art. 1 D.L. n. 338/1989, cioè alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva di settore, e che la retribuzione effettivamente corrisposta rileva solo se superiore a quella contrattuale. Ha inoltre ribadito l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva e la natura inderogabile, salvo casi previsti dalla legge o dal contratto collettivo, del minimale contributivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare valutazioni di merito, l'esercizio discrezionale dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e l'apprezzamento delle prove, profili sottratti al sindacato di legittimità salvo limiti non ricorrenti nella specie. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; il minimale contributivo opera come parametro inderogabile, salvo che la retribuzione effettiva sia superiore.
art. 20 CCNL Trasporti e Logistica
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la giustificazione di alcune sospensioni del rapporto; la Corte non ne ha riconosciuto, nel caso concreto, efficacia idonea a derogare al minimale contributivo.
art. 23 CCNL Trasporti e Logistica
Richiamato dalla ricorrente per qualificare alcune assenze come permessi non retribuiti; la Corte ha ritenuto che la prova delle fattispecie contrattuali non fosse sufficiente a escludere l'obbligo contributivo pieno.
art. 2070 c.c.
Per individuare il contratto collettivo rilevante ai fini previdenziali occorre avere riguardo al settore di attività effettivamente svolta dall'impresa.
art. 36 Cost.
È richiamato solo per distinguere il diverso parametro del minimo retributivo costituzionale, rilevante nel rapporto di lavoro, dal minimale contributivo, che opera nel rapporto previdenziale.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro sono discrezionali e non possono sostituire gli oneri probatori delle parti né essere censurati in cassazione nei limiti del merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice utilizzi prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali; non basta lamentare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o viceversa; non è sindacabile la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, la base imponibile va individuata nel minimale contributivo corrispondente alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva del settore di attività effettivamente svolta dall'impresa, secondo un criterio oggettivo e predeterminato.
- L'autonomia privata e gli accordi individuali o aziendali non possono ridurre in peius la contribuzione dovuta sotto il livello minimo fissato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, salvo specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge o dal contratto collettivo.
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva: la mancata erogazione della retribuzione o la sospensione della prestazione lavorativa non escludono di per sé l'obbligo di versare i contributi sull'intero minimale contrattuale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione delle prove o l'apprezzamento di attendibilità compiuti dal giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in caso di uso di prove inesistenti, fuori dai limiti legali, o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. hanno natura discrezionale e non possono essere invocati per colmare integralmente le carenze probatorie delle parti o trasformare il processo in un'indagine officiosa sostitutiva dell'onere di allegazione e prova.
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