Cassazione Civile, Ordinanza n. 30420/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un sanitario nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione dell'ente, riconoscendo al sanitario non il compenso mensile previsto per il medico incaricato ex artt. 38 e segg. L. n. 740/1970, ma soltanto il compenso giornaliero spettante al medico sostituto provvisorio ex art. 50 della stessa legge, sulla base delle giornate di effettiva prestazione. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il rapporto fosse quello di sostituzione provvisoria e che l'incarico di medico incaricato richiedesse invece una procedura concorsuale; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 2126 c.c. e, di riflesso, la pretesa al trattamento economico pieno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 50 e 38 L. n. 740/1970, sostenendo che, per il lungo svolgimento di fatto delle funzioni per oltre dieci anni e per la delibera aziendale che lo avrebbe nominato responsabile del presidio sanitario intramurario, egli dovesse essere considerato medico incaricato con diritto al più favorevole trattamento economico; 2) violazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, assumendo che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica comporti comunque il diritto alla retribuzione corrispondente, anche in assenza di atto formale. Ha inoltre sostenuto, in via subordinata, la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa e ha contestato i conteggi effettuati nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso, pervenuto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., e ha quindi deciso nel merito. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso perché le prestazioni rese dal sanitario erano quelle del medico sostituto provvisorio ex art. 50 L. n. 740/1970, effettuate in assenza della procedura concorsuale richiesta per l'incarico di cui all'art. 1 della medesima legge. Ha ribadito che il rapporto dei medici incaricati presso gli istituti penitenziari è un rapporto autonomo, regolato da disciplina speciale, non riconducibile al pubblico impiego né a un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. e, per le stesse ragioni, dell'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001. Ha inoltre dichiarato nuova, quindi non esaminabile, la questione dell'azione di arricchimento senza causa, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato indicato dove fosse stata dedotta nei gradi di merito. La richiesta di ricalcolo dei compensi è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per indebita sollecitazione di una nuova valutazione di fatto. Nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione del controricorrente.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
termine di quaranta giorni per il controricorso nel testo ratione temporis applicabile
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo.
art. 50 L. n. 740/1970
sostituzione provvisoria del sanitario assente o impedito
Disciplina il medico incaricato provvisorio, con chiamata diretta e compenso giornaliero ridotto rispetto al medico incaricato ordinario.
art. 38 L. n. 740/1970
compenso mensile del medico incaricato
Il compenso mensile pieno spetta al medico incaricato nominato secondo la procedura prevista dalla legge, non al sostituto provvisorio.
artt. 1 e 2 L. n. 740/1970
Le prestazioni dei medici penitenziari sono regolate da disciplina speciale e non sono assimilabili al pubblico impiego; non si applicano le norme sugli impiegati civili dello Stato.
art. 2126 c.c.
Non si applica ai rapporti autonomi dei medici incaricati/sostituti provvisori presso istituti penitenziari, perché manca un rapporto subordinato.
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
È esclusa la sua applicazione, poiché il rapporto non è di pubblico impiego subordinato e la disciplina speciale prevale.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile in cassazione se la questione è nuova e non risulta dedotta e trattata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le prestazioni dei medici operanti presso istituti di prevenzione e pena sono regolate dalla legge speciale n. 740/1970 e non integrano, di regola, un rapporto di pubblico impiego subordinato.
- L'incarico provvisorio conferito per esigenze di sostituzione ai sensi dell'art. 50 L. n. 740/1970 dà diritto soltanto al compenso giornaliero previsto dalla legge, non al trattamento economico del medico incaricato nominato tramite procedura concorsuale.
- La protrazione di fatto per lungo tempo di un incarico provvisorio non trasforma, da sola, il rapporto in un incarico ordinario né consente l'applicazione dell'art. 2126 c.c. o delle regole del pubblico impiego.
- Quando una questione giuridica o una domanda non risulti affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di dimostrare di averla già dedotta nei gradi di merito e di indicare specificamente dove ciò sia avvenuto; altrimenti la censura è nuova e inammissibile.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione dei conteggi o degli accertamenti di fatto sotto la veste della violazione di legge.
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