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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30426/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un medico convenzionato aveva chiesto in primo grado la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme asseritamente dovute per attività aggiuntive svolte oltre l'assistenza ordinaria, consistenti nella redazione e trasmissione di schede di fragilità e diabetologiche. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo che l'inesatta compilazione e trasmissione delle schede legittimasse il mancato pagamento ex art. 1460 c.c. La corte d'appello aveva invece accolto parzialmente la domanda, interpretando la disciplina regionale nel senso che il compenso fosse dovuto per ciascuna scheda validamente inviata, anche se poi liquidato in dodicesimi nell'anno. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui al decreto regionale n. 87/2013 e dell'art. 1460 c.c., sostenendo che la prestazione del medico aveva natura unitaria e di risultato, che la trasmissione parziale o qualitativamente errata dei dati era inidonea a soddisfare l'interesse creditorio pubblico e che, quindi, non si poteva configurare adempimento parziale remunerabile. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo: da un lato ha escluso che la violazione di un accordo integrativo regionale possa essere direttamente scrutinata in sede di legittimità come violazione di legge; dall'altro ha considerato nuova e non trattata nei gradi di merito la censura fondata sulla natura unitaria e inscindibile dell'obbligazione e sulla pretesa inidoneità del parziale invio dei dati a integrare adempimento, osservando che il thema decidendum nei gradi di merito riguardava la sola irregolarità di alcuni invii e la conseguente applicazione dell'exceptio inadimpleti contractus.

La decisione

Il ricorso dell'azienda sanitaria è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'impostazione della sentenza di merito nella parte in cui aveva ricostruito la disciplina applicabile, ma non è entrata nel merito della pretesa interpretazione alternativa proposta dalla ricorrente perché la censura era in parte non scrutinabile come violazione di legge rispetto a un accordo integrativo regionale e in parte nuova rispetto al giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    la ricorrente lo invocava per negare il pagamento in presenza di asserito inesatto adempimento; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura era in parte nuova e in parte costruita su una diversa interpretazione dell'accordo regionale non scrutinabile come violazione di legge in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non consente di sottoporre direttamente al sindacato di legittimità la violazione di un accordo integrativo regionale, trattandosi di atto negoziale collettivo rimesso alla valutazione del giudice di merito

  • artt. 9 e 13 dell’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale approvato con Decreto n. 87 del 24.07.2013

    secondo la ricorrente dovevano essere letti nel senso di richiedere la completezza della trasmissione dei dati; la Corte ha ritenuto che la loro interpretazione appartenga al giudice di merito e non possa essere riesaminata come violazione di legge in cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Gli accordi integrativi regionali in materia sanitaria, in quanto atti negoziali collettivi, non sono direttamente sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la loro interpretazione resta affidata al giudice di merito.
  • La censura di legittimità che presupponga una questione di fatto o una diversa ricostruzione del thema decidendum è inammissibile quando la questione non risulti trattata nella sentenza impugnata e la parte non indichi specificamente di averla dedotta nei gradi di merito.
  • Non può essere esaminata in cassazione una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'accordo applicabile e della sua incidenza sull'adempimento delle parti.
  • Se il giudice di merito ha già esaminato la controversia nei limiti delle contestazioni formulate, la parte non può introdurre per la prima volta in cassazione un diverso profilo di inadempimento o la diversa natura dell'obbligazione dedotta.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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