Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Un medico ex condotto, con rapporto di lavoro non esclusivo con la pregressa AUSL di Potenza, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive pari a euro 36.365,58, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale maturata dal 1 dicembre 1995 al 30 luglio 2007, data del collocamento a riposo. L'azienda sanitaria propose opposizione eccependo, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, prescrizione quinquennale, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e infondatezza nel merito. Il Tribunale accolse l'opposizione; la Corte d'appello rigettò l'appello principale e dichiarò assorbito quello incidentale. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi, ma successivamente depositò atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che un decreto ministeriale del 27 aprile 2023 aveva avviato un procedimento di liquidazione delle somme arretrate dovute ai medici ex condotti, subordinandolo alla rinuncia a ogni azione giudiziaria proposta o proponibile a tale titolo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. perché espressa in atto univocamente abdicativo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando le spese di lite in considerazione dell'accordo tra le parti che collegava la rinuncia al riconoscimento delle somme arretrate. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è valida se formulata in modo univocamente abdicativo e rituale secondo i requisiti di legge.
La rinuncia rituale determina l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali.
Richiamata nel contraddittorio di merito come base dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della struttura sanitaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se espressa in forma rituale e inequivoca, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Quando la rinuncia al giudizio è collegata a un accordo sostanziale tra le parti per la liquidazione di somme arretrate, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio preclude la decisione sul merito delle censure proposte nel ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in mancanza dei presupposti processuali previsti dalla legge.
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