Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Un medico ex condotto, con rapporto di lavoro non esclusivo con la pregressa AUSL di Potenza, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive pari a euro 36.365,58, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale maturata dal 1 dicembre 1995 al 30 luglio 2007, data del collocamento a riposo. L'azienda sanitaria propose opposizione eccependo, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, prescrizione quinquennale, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e infondatezza nel merito. Il Tribunale accolse l'opposizione; la Corte d'appello rigettò l'appello principale e dichiarò assorbito quello incidentale. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi, ma successivamente depositò atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che un decreto ministeriale del 27 aprile 2023 aveva avviato un procedimento di liquidazione delle somme arretrate dovute ai medici ex condotti, subordinandolo alla rinuncia a ogni azione giudiziaria proposta o proponibile a tale titolo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. perché espressa in atto univocamente abdicativo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando le spese di lite in considerazione dell'accordo tra le parti che collegava la rinuncia al riconoscimento delle somme arretrate. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida se formulata in modo univocamente abdicativo e rituale secondo i requisiti di legge.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale determina l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali.

  • L.R. Basilicata n. 12/2008

    Richiamata nel contraddittorio di merito come base dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della struttura sanitaria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se espressa in forma rituale e inequivoca, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando la rinuncia al giudizio è collegata a un accordo sostanziale tra le parti per la liquidazione di somme arretrate, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio preclude la decisione sul merito delle censure proposte nel ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in mancanza dei presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.