Cassazione Civile, Ordinanza n. 30035/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo e della correlata cartella di pagamento relativi a tributi doganali dell’anno d’imposta 2006, che la contribuente assumeva non notificata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello della società, ritenendo inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e, da ciò, la tardività del ricorso contro la cartella. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per avere il giudice d’appello applicato una disciplina sopravvenuta che, secondo la ricorrente, non avrebbe ancora reso non impugnabili gli estratti di ruolo al momento dell’impugnazione, e per avere ritenuto tardiva l’impugnazione di una cartella mai notificata; con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti e questioni decisive, tra cui tutti i motivi di appello e la prescrizione dei tributi doganali, soggetti a termine triennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio delle Sezioni Unite, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021, si applica ai giudizi pendenti e specifica l’interesse ad agire nei casi di impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato né dimostrato un interesse attuale e qualificato all’impugnazione, né la ricorrenza di una delle ipotesi speciali che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella. La sentenza di merito è stata quindi confermata perché corretta nella soluzione giuridica, pur essendo errata nella motivazione sulla asserita tardività. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori importi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ...
La norma, introdotta nel 2021, si applica ai processi pendenti e conforma l’interesse ad agire, ammettendo la diretta impugnazione solo in presenza di uno specifico pregiudizio allegato e dimostrato.
d.l. n. 146 del 2021, art. 3-bis
Ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
Norma di conversione che ha reso vigente la modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la regolazione del procedimento in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente di confermare la decisione di merito quando il dispositivo è corretto in diritto anche se la motivazione è erronea.
Indicata come norma che consente il deposito di documentazione in sede di legittimità ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire.
Fondamento della condanna per responsabilità aggravata e delle somme ulteriori poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Sono richiamati per ricordare che le questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis sono state ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
Richiamato unitamente all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 nell’ambito della verifica di costituzionalità della nuova disciplina.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato unitamente all’art. 6 CEDU nel giudizio di compatibilità convenzionale della disciplina sull’estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Indicato tra i casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio che legittima la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la tutela diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio idonea a fondare la diretta impugnazione.
Massime di principio
- Nel regime introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
- Quando si contesta una cartella o un ruolo non notificati o invalidamente notificati perché emersi dall’estratto di ruolo, l’azione va qualificata come azione di accertamento negativo e, nel processo tributario a struttura impugnatoria, è improponibile se manca un concreto e attuale interesse ad agire.
- La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo/cartella si applica ai giudizi pendenti perché incide sull’interesse ad agire, che è una condizione dell’azione dinamica e valutabile sino alla decisione.
- L’interesse ad agire deve essere specificamente allegato e dimostrato dalla parte che impugna l’estratto di ruolo; in mancanza, la domanda è inammissibile anche se il giudice di merito abbia motivato impropriamente in termini di tardività.
- In sede di legittimità il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio; se la decisione impugnata è corretta nel dispositivo ma errata nella motivazione, la Cassazione può confermarla ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.
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