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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19900/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Ufficio ha contestato la detraibilità dell'IVA e ha rideterminato il reddito di un contribuente, ritenendo soggettivamente inesistente un'operazione di acquisto di materiale edile fatturata da un fornitore considerato non operativo. I giudici di merito hanno respinto la pretesa dell'Ufficio, ritenendo non provata dall'Amministrazione l'inesistenza soggettiva dell'operazione e valorizzando la prova, offerta dal contribuente, della consegna della merce in cantiere e del pagamento tracciabile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di aver dimostrato, tramite accesso dell'Ufficio antifrode, l'inesistenza soggettiva del fornitore perché privo di dichiarazioni fiscali, e che tali elementi bastavano a far gravare sul contribuente l'onere di provare di non aver partecipato a una frode, non essendo sufficiente la sola contabilità e la tracciabilità dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di autosufficienza, osservando che l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto di accertamento/verbale dell'Ufficio antifrode su cui fondava la censura, né aveva indicato dove e quando tale atto fosse stato prodotto nei gradi di merito. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo tributario, la Corte ha ribadito che, quando la censura presuppone il contenuto di atti e documenti, il ricorrente deve specificarne con precisione contenuto e collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla detraibilità dell'IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ferma il ricorso per inammissibilità.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente come disposizione violata con riguardo alle fatture relative all'operazione contestata; la Corte non esamina il merito della censura.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della ripresa a tassazione; la Corte non sviluppa una valutazione sostanziale perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare il riparto dell'onere della prova nelle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; la Corte non decide sul punto nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, nonché la loro collocazione nei fascicoli e nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 3 c.p.c.

    È richiamato per ribadire che nel processo tributario è sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È citato per affermare che il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio tributario, ma ciò non esonera dal rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, il ricorrente che fondi la censura su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente contenuto, produzione e collocazione processuale degli atti richiamati.
  • La mancata trascrizione, nel ricorso, degli atti o dei passaggi documentali decisivi impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La produzione o l'esistenza nel fascicolo di merito di un atto richiamato non esonera il ricorrente dall'onere di riportarne nel ricorso gli elementi essenziali per consentire il controllo di legittimità.
  • Quando il giudice di legittimità arresta il processo per inammissibilità, resta assorbito il riesame del merito sulla prova dell'operazione imponibile e sul riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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