Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una società operante nel noleggio e nella proprietà di apparecchi da gioco ex art. 110 TULPS contro l’Amministrazione dei monopoli, poi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La società assumeva di avere acquistato apparecchi risultati inidonei a ottenere i necessari nulla osta e quindi non commercializzabili/installabili, deducendo che l’Amministrazione avesse svolto un ruolo attivo nella verifica di conformità tramite organismi certificatori designati e avesse rilasciato certificazioni e nulla osta per apparecchi non conformi. Chiedeva il risarcimento di varie voci di danno: costo di acquisto, mancato ammortamento, costo di altri apparecchi ancora in circolazione, mancato guadagno da dismissione anticipata, perdite da difetti congeniti e danno non patrimoniale da lesione dell’immagine. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda e condannò l’Amministrazione al pagamento di una somma risarcitoria; la Corte d’appello rigettò l’impugnazione dell’Amministrazione. In cassazione l’Amministrazione articolava nove motivi: 1) difetto di legittimazione passiva e erronea qualificazione del rapporto con gli organismi di certificazione, sostenendo che la responsabilità fosse solo di questi ultimi; 2) violazione delle regole sulle prove e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto provata la titolarità degli apparecchi; 3) violazione delle norme sul gioco lecito e del TULPS, contestando l’accertamento di irregolarità degli apparecchi sulla base di una consulenza tecnica espletata in altro giudizio; 4) travisamento della prova ex art. 115 c.p.c.; 5) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’asserito utilizzo in appello di un documento tardivamente prodotto; 6) erronea affermazione del nesso causale tra condotta dell’Amministrazione e danno da dismissione degli apparecchi; 7) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibili i motivi di appello relativi a colpa e danno; 8) omessa pronuncia sui motivi di appello; 9) nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto; ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, assorbendo l’ottavo e il nono, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato il profilo causale tra la condotta ascritta all’Amministrazione e la dismissione degli apparecchi, e aveva erroneamente dichiarato inammissibili motivi di appello che, invece, risultavano specifici e conformi all’art. 342 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al sesto e al settimo motivo, cassando la sentenza impugnata nei limiti di tali censure e rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati ritenuti infondati il primo motivo e inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto; l’ottavo e il nono motivo sono stati assorbiti. In particolare, la Corte ha ribadito che l’Amministrazione non poteva sottrarsi alla propria posizione passiva invocando la responsabilità esclusiva degli organismi di certificazione, ma ha anche rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi in modo adeguato con la censura sull’inesistenza del nesso causale tra la condotta amministrativa e il danno, limitandosi a una motivazione apodittica. Inoltre, ha censurato la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per asserita genericità, ritenendo che essi fossero sufficientemente specifici secondo i criteri dell’art. 342 c.p.c.
Norme richiamate
Richiamato solo nel primo motivo, in combinazione con altre norme, senza una autonoma elaborazione della Corte sul suo contenuto.
È la base della domanda risarcitoria per fatto illecito; la Corte richiama la possibilità di configurare la responsabilità dell’Amministrazione verso i terzi, ma l’accoglimento del ricorso riguarda soprattutto il nesso causale e la motivazione sul danno.
Citato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla responsabilità per fatto degli ausiliari; la Corte non accoglie la tesi dell’esonero dell’Amministrazione.
Citato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ribadisce che l’Amministrazione resta esposta verso i terzi per l’attività dell’organismo di certificazione, con eventuale manleva interna.
art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso, in tema di disciplina del sistema di certificazione e controllo degli apparecchi da gioco.
Citato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la decisione non fonda la ratio su responsabilità contrattuale in senso stretto.
Richiamato nel primo motivo; non vi è una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
La Corte distingue tra valutazione della prova e riparto dell’onere probatorio; nel caso concreto il motivo è inammissibile perché attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte ribadisce che l’errore sulla valutazione dell’efficacia dimostrativa delle prove non è sindacabile in cassazione, mentre il travisamento della prova è configurabile solo nei rigorosi limiti dell’errore percettivo su un contenuto oggettivo discusso in causa.
Richiamati nei motivi di ricorso per contestare la produzione documentale e le preclusioni assertive; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È la norma sostanziale che disciplina gli apparecchi da gioco e i requisiti di liceità/conformità; la Corte non entra nel merito della conformità, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione di fatto salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per vizi di violazione di legge, ma la Corte riqualifica talune doglianze come in realtà dirette contro l’accertamento di fatto o la motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ai vizi di nullità processuale, travisamento della prova, omessa pronuncia e motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ricondice al vizio motivazionale la censura sul nesso causale, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era inferiore al minimo costituzionale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte lo richiama per esigere specificità e autosufficienza del ricorso, in particolare nella trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti.
Interpretato nel senso delle Sezioni Unite: l’atto di appello deve contenere specifica indicazione delle parti della sentenza censurate e delle ragioni di critica, senza formule sacramentali; la Corte censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello perché i motivi erano sufficientemente specifici.
Richiamato in relazione all’omessa pronuncia, ma il relativo motivo è assorbito dall’accoglimento del settimo motivo.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione; il motivo è assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla parte attrice come parametro di libertà di iniziativa economica, senza specifica statuizione decisoria della Corte sul punto.
Citato solo nel contesto del confronto con un diverso procedimento penale relativo ad altre schede di gioco.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti tra amministrazione concedente e organismi di certificazione, la previsione che l’amministrazione sia "sollevata" da responsabilità verso i terzi non esclude di per sé la responsabilità esterna dell’amministrazione stessa, quando l’obbligazione dell’organismo abbia natura di garanzia e resti ferma la possibilità di manleva interna.
- In cassazione non è consentito censurare come violazione di legge ciò che in realtà attiene alla valutazione delle prove o all’apprezzamento della loro efficacia dimostrativa; il travisamento della prova è configurabile solo quando vi sia un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, discusso tra le parti, e tale errore sia decisivo.
- La deduzione del vizio di travisamento della prova richiede rigorosa autosufficienza: occorre trascrivere in modo essenziale i passaggi rilevanti degli atti o documenti e dimostrare che, se correttamente letti, avrebbero imposto una decisione inevitabilmente diversa.
- Quando il giudice di appello omette di confrontarsi con una censura specifica sul nesso causale tra condotta e danno, limitandosi a formule assertive o a rilievi non pertinenti, la motivazione può essere censurata per vizio di motivazione oltre il minimo costituzionale.
- L’art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, ma non esige formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di decisione; un motivo è ammissibile se consente di individuare chiaramente le questioni contestate e le ragioni della contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →