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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31399/2018 del 05/12/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente cedette a titolo oneroso il 14 settembre 2000 un terreno edificabile nel Comune di Castelveccana, acquisito per successione nel 1976. Con avviso di accertamento del 2007 l’Agenzia delle Entrate assoggettò a tassazione la plusvalenza, quantificata in lire 189.058.000, ma, per un errore di calcolo, moltiplicò per mille la base imponibile e determinò l’imposta in euro 29.624.069,47. Con un provvedimento adottato in autotutela e pervenuto il 6 maggio 2008, l’Ufficio riconobbe l’errore e rideterminò l’imposta in euro 29.623,97, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente impugnò sia l’avviso originario sia il provvedimento di autotutela con la cartella collegata. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 91/40/11 del 7 luglio 2011, riformò la decisione e dichiarò legittimo l’accertamento come rettificato in autotutela. Il contribuente propose cinque motivi: 1) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse configurato un atto impositivo inesistente qualificando la vicenda come un unico accertamento successivamente corretto; 2) violazione dell’art. 310, comma 2, c.p.c., poiché il giudizio autonomamente promosso contro l’avviso originario si era estinto per cessazione della materia del contendere e la CTR avrebbe comunque dichiarato legittimo l’accertamento errato; 3) violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che la plusvalenza non fosse tassabile perché il terreno era pervenuto per successione, era stato venduto oltre cinque anni dopo e il cedente non aveva svolto attività diretta a ottenere la destinazione edificatoria; 4) violazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, per avere l’Agenzia introdotto in appello una domanda o censura nuova sulla tassazione della plusvalenza; 5) vizio di motivazione, deducendo in modo generico la sovrapposizione dei motivi d’appello e la tardività dell’intervento dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il contribuente non ha individuato un errore di individuazione, interpretazione o applicazione della norma imputabile alla CTR, e chiarezza e precisione sono requisiti dell’atto impositivo, non principi che il giudice d’appello avrebbe violato qualificando l’atto. Il secondo motivo è infondato: il giudizio relativo all’avviso originario, poi emendato in autotutela, è estraneo al presente giudizio e la sua estinzione non incide né sul successivo giudizio né sull’atto qui impugnato; inoltre, non erano state formulate specifiche censure di legittimità contro il secondo avviso, oggetto della controversia. Il terzo motivo è infondato: la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è tassabile in ragione di tale caratteristica, indipendentemente dall’intento speculativo del cedente e dal titolo di provenienza. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava le controdeduzioni svolte in appello, necessarie per verificare se la questione delle domande nuove fosse stata tempestivamente sottoposta al giudice di merito. Il quinto motivo è inammissibile perché formulato in modo generico e non riferito a un fatto storico controverso e decisivo, ma a questioni e argomentazioni giuridiche. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    E’ il caso di ricordare, inoltre, che i carattere, della “chiarezza” e della “precisione” invocati dal contribuente sono attributi dell’atto impositivo e, pertanto, è giuridicamente inconsistente l’affermazione (contenuta in ricorso) secondo cui il giudice d’appello avrebbe violato il principio di chiarezza e precisione sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

    Chiarezza e precisione sono requisiti dell’atto impositivo; non è configurabile, per ciò solo, una loro violazione da parte del giudice che qualifichi l’atto.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    D’altro canto, la declaratoria d’estinzione del giudizio relativo all’accertamento erroneo non ha alcuna ripercussione, diretta o indiretta, nè sul presente giudizio nè sull’atto impositivo che ne costituisce l’oggetto.

    L’estinzione del giudizio relativo a un primo atto impositivo non si riverbera sul giudizio avente a oggetto il successivo atto emesso in autotutela, né determina effetti su quest’ultimo.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La CTR, facendo buon governo dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR ha reputato legittima la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno del contribuente, perchè suscettibile di utilizzazione edificatoria; tale caratteristica rileva in sè, ai fini della tassabilità della plusvalenza, a prescindere sia dall’eventuale intento speculativo del cedente che dal titolo di provenienza del bene ceduto.

    La plusvalenza realizzata con la cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è tassabile in ragione della natura edificabile del terreno, indipendentemente dall’intento speculativo del cedente e dal titolo di provenienza.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non essendo stato riprodotto, nel corpo del ricorso per cassazione, il contenuto delle controdeduzioni del contribuente nel giudizio di appello, la Corte non è messa nella condizione di verificare se la doglianza in esame, alla quale non si fa cenno nella sentenza impugnata, sia già stata proposta al giudice di merito o se, invece, essa sia fatta valere, inammissibilmente, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

    La censura relativa alla novità di una domanda o questione in appello deve essere proposta in cassazione con elementi che consentano di verificare se fosse stata tempestivamente sottoposta al giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    E’ noto che la violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nell’errore del giudice di merito nell’individuazione e nell’interpretazione della norma da applicare alla fattispecie concreta, mentre la “falsa applicazione”, ai sensi della stessa norma, consiste nell’errore di sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si confà.

    La violazione di legge riguarda l’errore nell’individuazione o interpretazione della norma applicabile; la falsa applicazione consiste nell’erronea sussunzione del fatto concreto sotto una norma non pertinente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione riferibile ratione temporis al caso di specie, di: “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” riguarda necessariamente un: “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, al quale non possono essere assimilate le questioni e le argomentazioni giuridiche che, pertanto, risultano irrilevanti e comportano l’inammissibilità delle relative censure, irritualmente proposte (Cass. 29/07/2015, n. 15997).

    Il vizio motivazionale nella formulazione applicabile ratione temporis deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo; non può essere fondato su questioni o argomentazioni giuridiche.

Massime di principio

  • La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è tassabile in ragione della natura edificabile del bene, indipendentemente dall’intento speculativo del cedente e dal titolo di provenienza.
  • L’estinzione del giudizio instaurato contro un avviso di accertamento poi emendato in autotutela non incide sul distinto giudizio relativo al successivo atto impositivo né sulla validità di quest’ultimo.
  • La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare, rispettivamente, un errore nell’individuazione o interpretazione della norma applicabile, oppure un errore di sussunzione del fatto concreto sotto una norma non pertinente.
  • Il motivo di cassazione che deduce la novità di una questione introdotta in appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce gli atti processuali necessari a consentire alla Corte di verificare se la censura fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
  • Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo e non può risolversi nella critica a questioni o argomentazioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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