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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30752/2018 del 28/11/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di intimazione di pagamento emessi nel 2009 dall’agente della riscossione, relativi a cartelle non pagate che, secondo quanto accertato nei gradi di merito, non gli erano state notificate. La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza del 6 dicembre 2013, aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza del 17 giugno 2016, aveva rigettato sia l’appello dell’agente della riscossione sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. L’agente della riscossione ha proposto tre motivi: (1) difetto di giurisdizione tributaria in relazione alla cartella avente a oggetto crediti previdenziali, deducendo che la controversia spettasse al giudice ordinario; (2) nullità della sentenza per avere la CTR applicato la disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa, mentre, secondo la ricorrente, ricorreva irreperibilità assoluta; (3) error in procedendo per non avere la CTR dichiarato inammissibili le contestazioni non concernenti vizi propri dell’avviso di intimazione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo; il contribuente non ha svolto difese.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo: la giurisdizione sulle contestazioni riguardanti la cartella va individuata in base alla natura del credito sottostante; poiché una cartella riguardava crediti previdenziali, la relativa controversia appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non al giudice tributario. La cartella è lo strumento che enuncia una pretesa sostanziale e non è autonomamente impugnabile prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione di giurisdizione relativa alla cartella previdenziale e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su tale impugnazione. Non ha deciso gli altri due motivi, rimessi alla Sezione tributaria della Cassazione, né le spese dell’intero giudizio, anch’esse rimesse a tale Sezione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie relative a cartelle per crediti tributari; la giurisdizione si determina invece considerando la natura del credito azionato.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, che menziona espressamente all’art. 19, tra gli atti impugnabili, “il ruolo e la cartella di pagamento”).

    Il ruolo e la cartella sono impugnabili davanti al giudice tributario quando la pretesa è tributaria; la previsione dell’atto tra quelli impugnabili non estende la giurisdizione tributaria a crediti di diversa natura.

Massime di principio

  • La giurisdizione sulle controversie relative a una cartella di pagamento si determina in base alla natura del credito azionato: se il credito è previdenziale, la controversia appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; se è tributario, appartiene al giudice tributario.
  • La cartella di pagamento è uno strumento che enuncia una pretesa sostanziale e non ha autonomia tale da consentirne l’impugnazione prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile

Testo integrale

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