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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29093/2018 del 13/11/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso con cui il Comune di Catania accertò, per l'anno d'imposta 2003, l'effettuazione di pubblicità mediante installazione di impianti senza la prescritta dichiarazione e preventiva autorizzazione. I tecnici comunali avevano svolto un sopralluogo e rilevato che gli impianti indicati nell'avviso e nel relativo elenco erano stati installati dall'impresa e non dichiarati né autorizzati; in primo grado il ricorso fu rigettato anche perché la contribuente non aveva fornito prova contraria. La Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione distaccata di Catania, con sentenza depositata il 20 dicembre 2010, rigettò l'appello, ritenendo necessario che la contribuente dimostrasse l'eventuale errore dell'accertamento e, in particolare, la dichiarazione degli impianti, l'autorizzazione e il pagamento. In Cassazione furono proposti quattro motivi: 1) denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 6, comma 2, e 12 della L. 212/2000, la ricorrente lamentò l'omessa pronuncia sui vizi procedurali dell'accertamento, l'assenza di preventiva contestazione o notificazione di un verbale e la mancata attivazione del contraddittorio; 2) invocando l'art. 3 della L. 241/1990 e l'art. 7 della L. 212/2000, contestò la motivazione per relationem dell'avviso, sostenendo che la relazione tecnica comunale non specificasse tempo e luogo del sopralluogo, impianti e proprietario e rinviasse a una segnalazione associativa non conosciuta; 3) dedusse violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'amministrazione non avesse provato la proprietà degli impianti e che fotografie e coincidenze con impianti dichiarati in un anno successivo fossero inidonee; 4) dedusse violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, contestando l'uso di presunzioni e di dichiarazioni de relato e assumendo che non fosse stato provato un effettivo sopralluogo. Le censure probatorie contestavano, nella sostanza, la valutazione degli elementi di fatto compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la censura di omessa pronuncia su questioni procedurali avrebbe dovuto essere dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e non come vizio motivazionale o violazione di legge; il motivo, inoltre, non consentiva una diversa qualificazione. Il secondo motivo è inammissibile per carenze di specificità e autosufficienza: la ricorrente non ha riportato il contenuto dell'avviso e degli atti rilevanti né indicato adeguatamente dove fossero reperibili, impedendo il controllo della censura; la Corte lo ha anche ritenuto infondato, rilevando che la CTR aveva esaminato e respinto la contestazione e che la motivazione dell'avviso può riferirsi anche a elementi extratestuali conoscibili dal contribuente, mentre la valutazione concreta compete al giudice tributario, salvo specifici errori di diritto. I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché, pur prospettati come violazioni di legge, chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in Cassazione; la sentenza di merito aveva fatto riferimento al sopralluogo dei tecnici comunali e non alla documentazione contestata dalla ricorrente. La provenienza della segnalazione da un'associazione di categoria è stata ritenuta irrilevante per la legittimità dell'accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c.; non può essere denunciata come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti dal giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello.

    Il vizio di omessa pronuncia va fatto valere in Cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., così da consentire l'esame degli atti processuali pertinenti.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

    Il ricorso deve esporre in modo sommario e sufficiente i fatti sostanziali e processuali. Le censure su atti e documenti richiedono inoltre l'indicazione specifica della loro collocazione processuale e del loro contenuto; la violazione di tali oneri può determinarne l'inammissibilità.

  • art. 3 L. 241/1990

    In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

    La sufficienza concreta della motivazione dell'avviso di accertamento è valutata dal giudice tributario; essa può fondarsi anche su elementi extratestuali conoscibili dal contribuente. In Cassazione non è ammessa una revisione critica della valutazione di merito in assenza di specifici errori di diritto.

  • art. 7 L. 212/2000

    In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

    Ai fini della motivazione dell'avviso, possono rilevare elementi esterni all'atto quando siano conoscibili dal contribuente; la verifica concreta compete al giudice tributario e non è riesaminabile in Cassazione come mero apprezzamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Nella specie il ricorrente, apparentemente lamenta che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.p.c. ma poi, in concreto, contesta la valenza probatoria che la CTR avrebbe attribuito alla documentazione prodotta nell’istruttoria.

    La censura di violazione dell'onere della prova non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della forza dimostrativa dei documenti; nel caso esaminato, la doglianza riguardava in concreto l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    In ogni caso, premesso che non si rinviene alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, la rivalutazione in fatto degli elementi probatori non è consentita in sede di legittimità, non essendo consentito sindacare l’eventuale (e nella specie non dimostrato) errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare.

    La contestazione dell'inferenza tratta dagli elementi indiziari, quando mira a rivalutare in fatto le prove, non integra una censura di legittimità ammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    In ogni caso, premesso che non si rinviene alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, la rivalutazione in fatto degli elementi probatori non è consentita in sede di legittimità, non essendo consentito sindacare l’eventuale (e nella specie non dimostrato) errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare.

    Le doglianze sull'uso delle presunzioni non consentono in Cassazione il riesame dell'apprezzamento fattuale della fonte di prova; occorre dedurre un effettivo errore di diritto, non una diversa lettura degli indizi.

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    Infine la circostanza che il sopralluogo abbia avuto luogo a seguito della denuncia di un’associazione di categoria è del tutto irrilevante rispetto alla legittimità dell’accertamento.

    La circostanza che l'attività di verifica sia stata avviata a seguito di una segnalazione di un'associazione di categoria non incide, di per sé, sulla legittimità dell'accertamento.

  • D.Lgs. 507/1993, art. 8

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione della decisione di primo grado in relazione all'obbligo di dichiarazione degli impianti pubblicitari; la Corte di Cassazione non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • L. 212/2000, art. 6, comma 2

    La norma è indicata tra quelle invocate dalla ricorrente in relazione alla contestazione e al contraddittorio procedimentale; il motivo è dichiarato inammissibile e la Corte non ne offre una specifica interpretazione.

  • L. 212/2000, art. 12

    La norma è indicata tra quelle invocate dalla ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte dichiara inammissibile il motivo senza formularne una specifica interpretazione.

  • L. 241/1990, art. 3

    In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

    La valutazione sulla validità concreta della motivazione dell'avviso spetta al giudice tributario; la Cassazione non può riesaminare tale apprezzamento se non sono specificamente indicati errori di diritto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Nella specie, inoltre, le argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, non consentono di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del motivo mancando un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.

    La censura di omessa pronuncia non può essere riqualificata quando il ricorso, per come formulato, non contiene un riferimento univoco alla nullità della decisione; dedurla come violazione di legge o vizio motivazionale comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo d'appello ritualmente introdotto integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere denunciata in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è un omesso esame di fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sufficiente dei fatti sostanziali e processuali e, quando censura la valutazione di un atto o documento, deve indicarne specificamente il contenuto e la collocazione negli atti processuali. La mancanza di tali indicazioni ne comporta l'inammissibilità quando impedisce la verifica della censura.
  • La motivazione di un avviso di accertamento tributario può riferirsi a elementi extratestuali conoscibili dal contribuente. La verifica della sua sufficienza concreta spetta al giudice tributario e non può essere trasformata in Cassazione in una rivalutazione critica di merito, salvo la puntuale denuncia di un errore di diritto.
  • La deduzione di violazione delle regole sull'onere della prova o sulle presunzioni non rende ammissibile una richiesta di rivalutazione della forza dimostrativa dei documenti o degli indizi: l'apprezzamento della fonte di prova e delle inferenze fattuali compete al giudice di merito, salvo uno specifico errore di diritto.
  • La circostanza che un sopralluogo o un'attività di verifica siano stati avviati a seguito di una segnalazione di un'associazione di categoria è, di per sé, irrilevante rispetto alla legittimità dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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