Cassazione Civile, Sentenza n. 29614/2018 del 16/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il giudice delegato aveva escluso dal passivo il credito di Euro 23.333,32 richiesto da un avvocato per prestazioni stragiudiziali, ritenendo che il contratto fosse stato stipulato con uno studio legale associato e che l’istante fosse privo di legittimazione attiva. Per le prestazioni giudiziali, a fronte di una richiesta di Euro 69.999,96 oltre oneri previdenziali e fiscali, accessori e interessi, aveva ammesso Euro 18.361,50 oltre IVA e cassa previdenziale, escludendo la quota attribuita a un diverso legale e riducendo il compenso per la ripetitività di parte dell’attività. Il Tribunale di Milano, con decreto del 3 marzo 2014, aveva rigettato l’opposizione: per le prestazioni stragiudiziali aveva reputato il contratto non opponibile al fallimento per mancanza di data certa, non provabile per testimoni e non dimostrata dagli altri documenti e dai pagamenti; aveva inoltre ritenuto non provata l’esecuzione delle prestazioni. Per le prestazioni giudiziali aveva confermato la quantificazione, tenendo conto della serialità delle cause e dell’apporto dei codifensori. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 2704, 2740, 2741, 2709 e 2710 c.c. e degli artt. 31, 93-97 L. Fall., sosteneva che il pagamento delle prime tre fatture per il periodo marzo-giugno 2009 dimostrasse la preesistenza del contratto del 25 febbraio 2009, richiamato nelle fatture non pagate, e ne rendesse certa la data anteriore al fallimento. Con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., 244 c.p.c. e 98-99 L. Fall., contestava che il mandato e la sua data non potessero essere provati per testimoni e lamentava che documenti depositati con il ricorso in opposizione fossero stati considerati tardivi. Contestava inoltre l’affermazione relativa al conferimento dell’incarico allo studio associato e alla mancata prova della cessione del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la dedotta pacificità del pagamento delle specifiche prime tre fatture non risultava dal decreto impugnato e il ricorrente non aveva chiarito se la questione fosse stata tempestivamente devoluta al giudice di merito; inoltre la censura chiedeva, sotto l’apparenza della violazione di legge, una diversa valutazione di fatto della prova presuntiva, valutazione riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata. Ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati: il mandato professionale per attività stragiudiziale può essere provato anche per testimoni e la mancanza di data certa della scrittura non impedisce di provare con altri mezzi consentiti l’esistenza del negozio e la sua stipulazione prima del fallimento; la forma scritta prevista dall’art. 2233, comma 3, c.c. riguarda la misura del compenso, non l’esistenza del mandato. Ha inoltre rilevato che i documenti depositati con il ricorso in opposizione erano tempestivi, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato dagli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 L. Fall.; la censura rileva anche per la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. La contestazione relativa allo studio associato e alla cessione del credito è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché il Tribunale aveva espressamente prescisso da tale argomento, che non aveva influito sulla decisione. La Corte ha cassato il decreto in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La chiusura del fallimento, intervenuta il 10 luglio 2015 a seguito di concordato fallimentare, non ha reso improcedibile l’opposizione relativa al credito non ammesso, considerati gli accantonamenti concordatari e l’interesse a definire la controversia.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso
La carenza di data certa della scrittura non rende inopponibile il negozio in sé: l’esistenza del negozio e la sua stipulazione prima del fallimento possono essere dimostrate con gli altri mezzi di prova ammessi, nel rispetto dei limiti legati alla natura e all’oggetto del negozio.
art. 2233, comma 3, c.c.
Nè osta all’ammissione di una simile prova il disposto dell’art. 2233 c.c., comma 3, che prescrive la forma scritta per i patti che stabiliscono i compensi professionali degli avvocati, in quanto questa prescrizione riguarda non l’esistenza del mandato professionale, ma la sola misura del compenso, da determinarsi, in caso di mancato ricorso alla forma necessaria per la validità della pattuizione, secondo i criteri previsti dall’art. 2233 c.c..
La forma scritta richiesta per i patti sul compenso professionale dell’avvocato non è necessaria per provare l’esistenza del mandato; se manca una pattuizione valida sulla misura del compenso, questa va determinata secondo i criteri dell’art. 2233 c.c.
art. 2233 c.c.
Nè osta all’ammissione di una simile prova il disposto dell’art. 2233 c.c., comma 3, che prescrive la forma scritta per i patti che stabiliscono i compensi professionali degli avvocati, in quanto questa prescrizione riguarda non l’esistenza del mandato professionale, ma la sola misura del compenso, da determinarsi, in caso di mancato ricorso alla forma necessaria per la validità della pattuizione, secondo i criteri previsti dall’art. 2233 c.c..
In assenza di un patto scritto valido sul compenso, la misura del corrispettivo professionale deve essere determinata applicando i criteri previsti dall’art. 2233 c.c.
artt. 98 e 99 L. Fall.
Ne deriva la tempestività della produzione, in quanto nel giudizio di opposizione solo gli atti introduttivi L. Fall., ex artt. 98 e 99, con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass. n. 4708/2011).
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il termine preclusivo per indicare mezzi di prova e documenti è segnato dagli atti introduttivi previsti dagli artt. 98 e 99 L. Fall.; i documenti depositati con il ricorso in opposizione sono quindi tempestivi.
art. 120 L. Fall.
Costituisce eccezione a questo principio il caso della chiusura del fallimento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che non impedisce la prosecuzione dei giudizi di opposizione rispetto ai crediti non ammessi al passivo; infatti in questo caso non è possibile escludere l’interesse delle parti a coltivare le opposizioni già proposte e l’efficacia ultrafallimentare del provvedimento che, all’esito delle stesse, disporrà in merito all’ammissione al concorso, tenuto conto degli accantonamenti effettuati in sede concordataria e del fatto che l’esclusione dal passivo dei crediti impugnati comporterebbe, una volta divenuta definitiva, il venir meno dell’obbligo della società fallita tornata in bonis di soddisfare i medesimi.
La chiusura del fallimento conseguente all’omologazione definitiva del concordato fallimentare non rende improcedibile l’opposizione relativa a un credito non ammesso: permane l’interesse alla decisione, anche in considerazione degli accantonamenti e degli effetti della definitiva esclusione del credito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., art. 244 c.p.c., L. Fall., artt. 98 e 99
La disposizione è richiamata quale parametro processuale del secondo motivo; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui il Tribunale aveva escluso la prova testimoniale del mandato e aveva erroneamente ritenuto tardivi documenti depositati con l’atto introduttivo dell’opposizione.
art. 2721 c.c.
il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto
Il mandato professionale per attività stragiudiziale non richiede necessariamente la forma scritta e può essere provato per testimoni, secondo la valutazione del giudice alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze.
art. 2724 c.c.
il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto
La prova testimoniale del mandato professionale e del suo contenuto è ammissibile nei limiti consentiti dall’ordinamento e va valutata considerando le caratteristiche delle parti, del contratto e del caso concreto.
art. 244 c.p.c.
il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto
La prova testimoniale può essere ammessa per dimostrare il mandato professionale stragiudiziale e il suo contenuto; la sua articolazione deve rispettare le regole processuali sulle deduzioni testimoniali.
Massime di principio
- Il mandato professionale per attività di consulenza o stragiudiziale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso e può essere provato anche per testimoni, valutate la qualità delle parti, la natura del contratto e le circostanze concrete.
- La mancanza di data certa della scrittura ai sensi dell’art. 2704 c.c. riguarda l’opponibilità della data del documento, non l’esistenza del negozio: l’esistenza del rapporto e la sua conclusione prima del fallimento possono essere provate con altri mezzi ammessi, salvi i limiti derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio.
- La forma scritta prescritta per i patti sul compenso professionale dell’avvocato riguarda la misura del compenso, non l’esistenza del mandato; in mancanza di una valida pattuizione sul compenso, la misura va determinata secondo i criteri dell’art. 2233 c.c.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, gli atti introduttivi previsti dagli artt. 98 e 99 L. Fall. segnano il termine preclusivo per indicare i mezzi istruttori e produrre i documenti.
- La chiusura del fallimento conseguente all’omologazione definitiva del concordato fallimentare non impedisce la prosecuzione delle opposizioni relative a crediti non ammessi al passivo, permanendo l’interesse delle parti alla decisione.
- La valutazione della gravità e precisione degli indizi e della loro efficacia presuntiva compete al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa lettura degli elementi probatori, se la valutazione è adeguatamente motivata.
- Non è impugnabile per cassazione un’affermazione contenuta nella motivazione che il giudice dichiari espressamente priva di influenza sul dispositivo, poiché manca un interesse concreto a censurarla.
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