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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33217/2018 del 21/12/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2005, con il quale erano stati disconosciuti, per la parte eccedente i compensi corrisposti all’unico amministratore non socio, costi per compensi agli amministratori-soci e somme versate per polizze assicurative a loro favore. Secondo il processo verbale richiamato dall’Agenzia, la società non aveva personale dipendente né una struttura aziendale e svolgeva soltanto attività di locazione degli immobili di proprietà a un’altra società, con cui condivideva gli amministratori; il numero degli amministratori e l’entità dei compensi erano stati ritenuti irrazionali e antieconomici, perché diretti ad abbattere il reddito d’impresa. La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accolto l’appello della società e annullato l’atto, pur rilevando l’irragionevolezza delle erogazioni: aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse provato un disegno abusivo o un vantaggio fiscale e che la società avesse dimostrato l’assenza di un beneficio fiscale rispetto alla distribuzione delle somme come utili. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 95 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso il potere dell’Amministrazione di sindacare la congruità dei compensi ai fini dell’inerenza; 2) omessa motivazione sulla qualificazione delle polizze vita stipulate a favore degli amministratori come benefits e componenti del compenso; 3) violazione di legge per avere la CTR ritenuto che l’indeducibilità dei costi, dopo la tassazione dei compensi in capo agli amministratori, comportasse doppia imposizione; 4) omessa motivazione sulla mancata dimostrazione che le somme versate per le assicurazioni fossero state assoggettate a imposizione diretta in capo agli amministratori. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato su due motivi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’Amministrazione finanziaria può verificare l’attendibilità economica dei costi e negare, anche parzialmente, la deduzione di compensi ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, se la società non fornisce plausibili giustificazioni del loro ammontare; l’effettività del costo, da sola, non ne dimostra l’inerenza. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR, di fronte alla contestazione dell’Ufficio secondo cui le polizze vita erano un beneficio personale degli amministratori e non un costo sociale, non aveva spiegato perché esse costituissero parte del compenso. Ha accolto il terzo motivo: il divieto di doppia imposizione richiede la reiterata applicazione della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto e non ricorre per la distinta imposizione del reddito della società e del provento dei soci, trattandosi di soggetti passivi e presupposti diversi. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, poiché la parte integralmente vittoriosa nel precedente grado può riproporre al giudice di rinvio le questioni assorbite. La sentenza della CTR del Piemonte è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame, l’esame delle questioni assorbite e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 62 (ora 95, comma 5) del, non implica che l’Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati.

    La previsione della deducibilità dei compensi agli amministratori non vincola l’Amministrazione alla misura deliberata dalla società; l’Ufficio può verificarne l’attendibilità economica.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo

    La deduzione richiede non solo l’effettività del costo, ma anche la sua inerenza; l’Ufficio può disconoscerla parzialmente quando il costo sia sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e il contribuente non ne giustifichi plausibilmente l’entità.

  • art. 2697 c.c.

    Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo

    Nel giudizio sulla deducibilità, spetta al contribuente provare non soltanto l’effettività del componente negativo, ma anche la sua inerenza; in caso di sproporzione, deve inoltre offrire plausibili ragioni a giustificazione dell’importo.

  • art. 67 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.19687 del 27/09/2011; n. 8351 del 12/6/2002) che il Collegio condivide, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.

    Il divieto di doppia imposizione opera soltanto quando la stessa imposta sia applicata più volte in relazione al medesimo presupposto; non basta una duplicazione economica del prelievo su un reddito collegato.

Massime di principio

  • In materia di reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria può valutare la congruità e l’attendibilità economica dei costi dichiarati anche in assenza di irregolarità contabili o vizi degli atti d’impresa; la deducibilità dei compensi agli amministratori non è automaticamente vincolata all’importo deliberato dalla società.
  • La deduzione di un costo richiede la prova della sua effettività e della sua inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi imponibili. Se il costo appare sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, il contribuente deve fornire plausibili ragioni che ne giustifichino l’ammontare, altrimenti l’Ufficio può disconoscerne parzialmente la deducibilità.
  • Quando l’Amministrazione contesta che premi assicurativi pagati dalla società a favore degli amministratori siano costi sociali anziché benefici personali, il giudice deve motivare concretamente la qualificazione delle polizze come parte del compenso; una conclusione meramente assertiva non è sufficiente.
  • Il divieto di doppia imposizione presuppone la reiterata applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto. Non è sufficiente la tassazione del reddito in capo alla società e, distintamente, dei proventi in capo ai soci, poiché differiscono sia i soggetti passivi sia i presupposti delle imposizioni.
  • La parte integralmente vittoriosa nel grado precedente non può proporre ricorso incidentale condizionato per questioni rimaste assorbite, che può invece riproporre al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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