Cassazione Civile, Sentenza n. 26802/2018 del 23/10/2018
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
La controversia
La controversia nacque dalla formazione e pubblicazione, per l’anno scolastico 2014-2015 nella provincia di Bari, di elenchi di posti di sostegno disponibili in momenti diversi. Dopo un primo elenco pubblicato il 10 settembre 2014, sul quale le insegnanti avevano scelto i posti secondo l’ordine di graduatoria, furono pubblicati ulteriori elenchi; secondo le ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto rendere noto prima dell’inizio dell’anno scolastico un unico elenco complessivo, così da consentire a tutti di scegliere secondo graduatoria e senza pregiudicare le docenti meglio collocate. Le insegnanti avevano ottenuto dal TAR Puglia, il 26 novembre 2015, l’accoglimento della domanda risarcitoria. Il MIUR aveva appellato e il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 ottobre 2016, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e l’inammissibilità del ricorso di primo grado, considerando la controversia estranea a una procedura concorsuale e riferita ad attività ordinaria di organizzazione del lavoro. In Cassazione le insegnanti hanno proposto un unico motivo, sostenendo che gli atti relativi all’individuazione dei posti, alle autorizzazioni di posti in deroga e alla pubblicazione degli elenchi incidessero sull’organizzazione dell’intera provincia e sull’offerta formativa e costituissero quindi atti di macro-organizzazione, preliminari alla gestione privatistica del rapporto, con conseguente giurisdizione amministrativa. Non hanno contestato la statuizione del Consiglio di Stato secondo cui la vicenda esulava dalla materia concorsuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la formazione degli elenchi e la scelta dei posti tra docenti secondo una graduatoria già approvata costituiscano attività organizzativa ordinaria, svolta dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, e non atti di macro-organizzazione: non definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici né le modalità di conferimento della titolarità degli uffici. La prospettata ricaduta sull’offerta formativa è stata giudicata insufficiente a mutare la qualificazione degli atti, poiché una simile impostazione ricondurrebbe alla macro-organizzazione qualsiasi provvedimento gestionale riguardante un insegnante. È rimasta quindi ferma la giurisdizione del giudice ordinario e l’inammissibilità del ricorso di primo grado davanti al giudice amministrativo. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; non ha disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001
Ora sulla base di questo orientamento non si vede come gli atti impugnati possano essere considerati atti di macro-organizzazione non definendo in alcun modo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi, ma rientrando – come correttamente rilevato dal Consiglio di stato – nell’ordinaria attività organizzativa (formazione degli elenchi e procedure di scelta dei posti secondo una graduatoria già approvata) posta in essere dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.
La distinzione tra macro-organizzazione e gestione ordinaria comporta che la formazione degli elenchi e la scelta di posti disponibili secondo una graduatoria già approvata rientrino nei poteri datoriali privati dell’amministrazione, se non incidono sulla struttura fondamentale degli uffici o sul conferimento della loro titolarità.
art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001
Va premesso che con il ricorso non si impugna la parte della sentenza del Consiglio di Stato nella quale si rileva che le questioni proposte esulano dalla materia concorsuale e quindi non rileva il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4.
Nel giudizio di legittimità non è in discussione la giurisdizione amministrativa riservata alle controversie concorsuali, perché le ricorrenti non hanno impugnato la statuizione che escludeva la natura concorsuale della procedura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La formazione di elenchi di posti disponibili e la scelta dei posti da parte di dipendenti o aspiranti secondo una graduatoria già approvata costituiscono attività ordinaria di gestione del rapporto di lavoro, non atti di macro-organizzazione, quando non definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici né le modalità di conferimento della titolarità degli stessi.
- La mera incidenza indiretta di un atto gestionale sull’organizzazione complessiva o sull’offerta del servizio non basta a qualificarlo come atto di macro-organizzazione: occorre che l’atto abbia effettivamente a oggetto la struttura generale degli uffici o il conferimento della loro titolarità.
- La riserva di giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali non rileva quando la controversia riguarda attività successive e ordinarie di gestione e scelta dei posti sulla base di una graduatoria già approvata, e la natura concorsuale della procedura non è oggetto di contestazione in Cassazione.
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