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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30047/2018 del 21/11/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’imposta sulla pubblicità relativa all’anno 2010, emesso dalla concessionaria per un impianto pubblicitario costituito da uno striscione bifacciale, di grandi dimensioni e ben visibile, apposto sul braccio di una gru prodotta dalla società ricorrente e installata in un cantiere nel Comune di Busca. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 15/2012 depositata l’8 marzo 2012, aveva accolto l’appello della concessionaria e respinto l’appello incidentale della contribuente, riconoscendo la valenza pubblicitaria dello striscione e la legittimazione della concessionaria. La società ha proposto otto motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice posto a suo carico la prova della qualità di concessionaria della società emittente, benché tale legittimazione fosse stata contestata; 2) vizio motivazionale sulla ritenuta dimostrazione della legittimazione, che sarebbe rimasta una mera allegazione e non poteva desumersi dalla mancata consultazione dell’Albo Pretorio; 3) violazione delle norme sulla sottoscrizione a stampa degli atti tributari, sostenendo che mancasse la prova del provvedimento dirigenziale di designazione del responsabile e che la garanzia dovesse valere anche per gli atti del concessionario; 4) omessa pronuncia sulla mancata allegazione all’avviso del verbale di accertamento e del regolamento comunale; 5) violazione delle norme sull’obbligo di motivazione e allegazione, assumendo che la mera conoscibilità degli atti richiamati non fosse sufficiente e che non fossero indicati gli estremi di pubblicazione dell’atto di affidamento alla concessionaria; 6) violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 507/1993, per non avere distinto il produttore della gru dall’effettivo utilizzatore del mezzo pubblicitario; 7) violazione della stessa norma, per non avere richiesto la preventiva o contestuale notificazione dell’avviso all’utilizzatore della gru; 8) omessa pronuncia sulla necessità di individuare tale utilizzatore.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che l’affidamento del servizio alla concessionaria fosse conoscibile attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e che la contribuente avrebbe dovuto contestare specificamente tale circostanza; ha escluso che, per gli atti prodotti dal concessionario mediante sistemi informatici, occorresse un provvedimento dirigenziale quando il responsabile coincidesse con l’amministratore della società, la cui qualità è verificabile nel Registro delle imprese. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione dell’avviso: non era necessaria l’allegazione di atti normativi o di atti il cui contenuto fosse conoscibile per effetto della pubblicazione legale, compreso l’atto di affidamento del servizio. Infine, ha confermato che il soggetto pubblicizzato può essere destinatario dell’avviso anche senza preventiva o contestuale notificazione al soggetto che dispone materialmente del mezzo: la responsabilità solidale del pubblicizzato non attribuisce a quest’ultimo un beneficio d’ordine, ma fonda il diritto di rivalsa nei confronti dell’obbligato principale. La ricorrente è stata condannata a pagare alla concessionaria le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 510,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 per cento e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo appositamente istituito (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, comma 1), consultabile on line

    La Corte ha respinto la censura sull’onere della prova considerando la disciplina dell’abilitazione e dell’iscrizione all’Albo, nonché la pubblicazione legale dell’affidamento comunale, che rendeva conoscibile la qualità della concessionaria. La contestazione doveva confrontarsi specificamente con tale pubblicazione.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 53, commi 1 e 2

    le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo appositamente istituito (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, comma 1), consultabile on line, ed un’apposita commissione ministeriale effettua l’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’Albo dei gestori, la revoca e la decadenza dalla gestione (D.Lgs. cit., art. 53, comma 2).

    Le attività di gestione dei tributi locali possono essere affidate a soggetti privati abilitati iscritti all’apposito Albo; l’iscrizione e i relativi controlli sono disciplinati dalla norma.

  • L. n. 549/1995, art. 1, comma 87

    Il richiamato L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”

    Per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile. Nel caso di gestione in concessione, se il responsabile è l’amministratore della società concessionaria, non occorre un provvedimento dirigenziale di designazione: la sua qualità è verificabile attraverso il Registro delle imprese.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 11

    Del resto, anche il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che “il comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.”, dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che “le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.”

    La disciplina distingue la gestione diretta, nella quale il Comune designa un funzionario responsabile, dalla gestione in concessione, nella quale le relative attribuzioni spettano al concessionario.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    l’obbligo previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, non può essere dilatato sino a ricomprendere l’allegazione, o la riproduzione di atti, il cui contenuto si intende conosciuto, o comunque conoscibile, dal contribuente, come appunto gli atti normativi, sebbene non di rango primario, come i regolamenti, e, per quanto sopra esposto, l’atto di conferimento del servizio di concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, anch’esso noto per effetto dell’espletamento delle formalità di pubblicazione.

    L’obbligo di allegazione funzionale alla difesa del contribuente non comprende atti il cui contenuto sia conosciuto o conoscibile, inclusi regolamenti e atti di affidamento resi noti mediante pubblicazione legale.

  • D.P.R. n. 507/1993, art. 6

    In materia di imposta sulla pubblicità, ove vi è solidarietà nell’obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato ed il soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, la responsabilità di quest’ultimo “in via principale” – prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6 – non indica un beneficio d’ordine, bensì si limita a fondare il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Ne consegue che la legittimità dell’avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato solidale.

    Nell’imposta sulla pubblicità il soggetto pubblicizzato e quello che dispone del mezzo sono obbligati in solido. La previsione della responsabilità in via principale di chi dispone del mezzo non impone la sua preventiva escussione né la previa o contestuale notificazione dell’avviso: attribuisce al soggetto che paga il diritto di rivalsa.

  • art. 2188 c.c.

    nell’altro caso, c’è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell’ambito dell’organigramma della società, nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio.

    La qualità e i poteri dell’amministratore della società concessionaria, quando questi assume direttamente la responsabilità dell’emissione dell’atto, possono essere verificati attraverso il Registro delle imprese, senza necessità di un ulteriore provvedimento di designazione.

Massime di principio

  • Nell’imposta sulla pubblicità, il soggetto pubblicizzato e il soggetto che dispone del mezzo di diffusione del messaggio sono obbligati in solido; la responsabilità in via principale di chi dispone del mezzo non costituisce beneficio d’ordine e non condiziona la legittimità dell’avviso notificato al soggetto pubblicizzato alla previa o contestuale notificazione al coobbligato.
  • Quando un tributo locale è gestito in concessione, la sottoscrizione a stampa dell’atto prodotto da sistemi informatici può identificare il responsabile coincidente con l’amministratore della società concessionaria senza un provvedimento dirigenziale di designazione, poiché i suoi poteri discendono dalla carica e sono verificabili nel Registro delle imprese.
  • L’obbligo di allegazione all’atto impositivo non si estende agli atti normativi e agli altri atti il cui contenuto sia conosciuto o conoscibile dal contribuente per effetto della pubblicazione legale, purché l’avviso fornisca le informazioni essenziali per comprendere e contestare la pretesa tributaria.
  • La pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto di affidamento del servizio di riscossione rende legalmente conoscibile la qualità della concessionaria; chi contesta tale qualità deve confrontarsi con la specifica circostanza della pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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