Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29182/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro la donazione di un immobile effettuata dal debitore alla moglie, ritenuta pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito. Il credito traeva origine da fideiussioni prestate dal ricorrente a garanzia delle obbligazioni di una società collegata alla figlia del garante; in seguito la banca aveva escusso la garanzia e ottenuto decreti ingiuntivi anche contro il ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace la donazione ex art. 2901 c.c. e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi tutti centrati su asseriti vizi di motivazione e omessa pronuncia: mancata ammissione della prova testimoniale sul preteso collegamento dell'atto di donazione agli accordi patrimoniali di separazione; mancata ammissione della CTU sul valore dell'immobile; omessa ammissione di prova testimoniale sulla natura dell'atto; omessa ammissione di prova testimoniale sulla situazione patrimoniale delle società coinvolte. Le controparti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente costruiti come vizi di motivazione o omessa pronuncia, mirassero in realtà a contestare valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo sufficiente e non illogico sulla irrilevanza o inammissibilità delle prove richieste. In particolare, ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione di rigetto delle domande implicava il disconoscimento delle richieste istruttorie; ha ribadito che la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e che, nel caso concreto, era stata implicitamente negata perché ritenuta irrilevante. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, l'atto dispositivo pregiudizievole compiuto dal debitore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura formulata come vizio di motivazione è stata ritenuta non correttamente veicolata rispetto al paradigma del n. 5 e, comunque, inammissibile nel caso concreto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione all'esame del vizio motivazionale in cassazione nei casi previsti dalla norma.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente quando espone, sia pure concisamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendosi intendere implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la soluzione adottata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non integra omessa pronuncia la decisione che, rigettando la domanda o l'appello, mostri implicitamente di avere disatteso anche le richieste istruttorie incompatibili con la soluzione adottata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio, ma un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla mancata ammissione di prove in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, se la corte territoriale ha motivato in modo sufficiente e coerente.
  • La prova testimoniale è legittimamente esclusa quando è diretta a confutare il contenuto di atti negoziali o a introdurre circostanze ritenute irrilevanti rispetto ai fatti decisivi della controversia.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il giudice può valorizzare la anteriorità del credito e la documentazione sulla situazione patrimoniale del debitore per valutare il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.