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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00456/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto relativo all'organizzazione di uno spettacolo in cui si era esibita una cantante nota, stipulato con un'istituzione collegata a un comune. La società organizzatrice agiva in giudizio chiedendo la condanna in solido del comune e dell'istituzione al pagamento del corrispettivo principale o, in subordine, di una somma inferiore, oltre accessori. Il tribunale accoglieva la domanda contro il comune, mentre la corte d'appello riformava la decisione ritenendo non provata la pretesa creditoria: secondo il giudice di secondo grado, mancava il deposito del contratto e del fascicolo di primo grado contenente i documenti posti a fondamento della domanda, sicché la controversia doveva essere decisa allo stato degli atti con rigetto per difetto di prova. La società ricorrente censurava tale impostazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 342 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova senza considerare che la documentazione era stata ritualmente prodotta e comunque acquisita agli atti; in subordine, il giudice avrebbe dovuto ricercare il fascicolo o concedere termine per la ricostruzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., per essersi la corte limitata a rilevare il mancato rinvenimento del fascicolo e per avere ritenuto assorbita l'eccezione di incompetenza territoriale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il parziale pagamento da parte dell'ente locale e gli atti del subprocedimento cautelare; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. Il comune resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo: incompetenza territoriale del foro adito, irrilevanza del riconoscimento di debito e inesistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra privato e ente al di fuori della disciplina degli enti locali, oltre a profili sulla debenza di interessi e rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società. Ha ritenuto fondati congiuntamente i primi tre motivi, richiamando il principio di non dispersione della prova documentale e i più recenti arresti delle Sezioni Unite: il documento ritualmente prodotto in primo grado conserva efficacia probatoria anche se non materialmente rinvenibile nel fascicolo in appello, purché la parte interessata ne chieda specificamente l'esame e si sia attivata per metterlo a disposizione del giudice di secondo grado. La parte appellante, tuttavia, deve allegare e produrre i documenti su cui fonda le censure, o comunque attivarsi per reperirli o ricostruirli; in difetto, il giudice d'appello può decidere allo stato degli atti, ma non può prescindere dal principio di acquisizione della prova. In applicazione di tali regole, la cassazione ha ritenuto erronea la decisione di appello che aveva rigettato la domanda per mancata prova senza esaminare adeguatamente la documentazione già prodotta. Il quarto motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato del comune è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché diretto contro questioni rimaste assorbite e non decise dalla corte territoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla valutazione delle prove e sul principio dispositivo, nel contesto della censura alla decisione di appello

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riferimento al contenuto dell'atto di appello e all'onere di specificità delle censure

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte chiarisce che il principio di acquisizione della prova documentale può porre fuori causa la regola dell'onere probatorio in relazione al fatto storico già documentato

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    richiamato come facoltà di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti per sottoporli al giudice d'appello

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito relativo alle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito relativo alle spese di lite

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di competenza territoriale

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di competenza territoriale

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'efficacia del riconoscimento di debito

  • art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno dell'inesistenza di un rapporto obbligatorio diretto fuori dalle procedure degli enti locali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la prova documentale ritualmente acquisita in primo grado non perde efficacia per il solo fatto che il fascicolo non sia materialmente disponibile, poiché opera il principio di non dispersione della prova e il fatto storico rappresentato dal documento deve considerarsi acquisito al processo.
  • L'appellante che fonda le proprie censure su documenti prodotti in primo grado deve allegarli specificamente nel giudizio di gravame e attivarsi per renderli disponibili al giudice, anche mediante richiesta di copia degli atti o ricostruzione del fascicolo; in difetto, può subire le conseguenze della mancata disponibilità materiale del fascicolo.
  • Il giudice d'appello deve esaminare i documenti ritualmente prodotti quando la parte ne chieda specificamente la valutazione nei motivi di impugnazione o nelle difese, non potendo rigettare la domanda o l'impugnazione per il solo mancato reperimento del fascicolo se il contenuto documentale sia comunque processualmente acquisito.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni rimaste assorbite dalla decisione impugnata e non c'è una soccombenza attuale su quei capi; tali questioni potranno eventualmente essere riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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